Legittimo il regolamento TARI comunale sugli imballaggi terziari (TAR Emilia-Romagna n. 50 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può disciplinare con proprio regolamento la TARI, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, purché non intervenga sull’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima. Nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani la potestà regolamentare comunale di attuazione non invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. La nozione di rifiuto urbano recepita dal D. Lgs. n. 116 del 2020 e la disciplina regolamentare che ne deriva non contrastano con la Direttiva 2018/851/UE, che esclude dai rifiuti urbani solo quelli delle attività commerciali non assimilabili a quelli domestici. Solo gli imballaggi terziari sono qualificati come rifiuti speciali ed esclusi dal servizio comunale; grava sul contribuente l’onere di provare, con apposita dichiarazione, l’esistenza di superfici destinate in via prevalente e continuativa alla loro produzione per ottenere l’esenzione o la riduzione.
Il Fatto
Le società ricorrenti, operanti nella grande distribuzione organizzata con punti vendita nel Comune di Bologna, impugnavano la delibera consiliare del 29.3.2021 con cui era stato approvato il nuovo Regolamento TARI comunale, adottato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 2020.
Esse deducevano l’incompetenza del Comune in materia ambientale, il contrasto delle nuove disposizioni con la normativa statale ed europea sugli imballaggi, l’illegittimità del criterio di tassazione di superfici e magazzini, della riduzione forfetaria del 10% e del limite minimo del 50% della tariffa. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per asserita acquiescenza, avendo le ricorrenti versato gli avvisi TARI 2021-2023, e chiedeva nel merito la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dato atto della rinuncia al ricorso di una delle società, respingendo l’eccezione di acquiescenza per le altre due: il pagamento degli avvisi non implica accettazione delle norme regolamentari, la cui legittimità era stata contestata con l’impugnazione.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. L’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo che per fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquota massima. In questi limiti il Comune non ha oltrepassato le proprie attribuzioni, non interferendo con la competenza statale in materia ambientale.
Quanto agli artt. 10 e 17 del Regolamento, il Tribunale ha richiamato l’art. 1, comma 641 della L. n. 147 del 2013, che individua il presupposto della TARI nel possesso di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, e il comma 649, che pone a carico del contribuente la dimostrazione delle condizioni per la detassazione. Le ricorrenti non avevano mai provato al Comune l’esistenza dei presupposti per la riduzione della superficie tassabile. L’art. 10, comma 5 richiede una dichiarazione oggettivamente riscontrabile.
Il Collegio ha inoltre rilevato che, nelle corsie di vendita dei supermercati, si producono in massima parte imballaggi primari e secondari, assimilabili ai rifiuti urbani, e non imballaggi terziari, gli unici qualificati come rifiuti speciali dal D. Lgs. n. 116 del 2020. La Direttiva 2018/851/UE esclude dai rifiuti urbani solo quelli delle attività commerciali non simili a quelli domestici, onde nessun contrasto è ravvisabile nella normativa nazionale e regolamentare. La riduzione forfetaria del 10% opera solo in difetto di prova di superfici dedicate in via esclusiva agli imballaggi terziari.
Infondate le censure sulla riduzione del 50% della superficie tassabile, ritenuta non sproporzionata in ragione delle finalità della TARI e dell’aumento dei costi del servizio, e quella sulla dedotta duplicazione d’imposta. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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