Abusi su porzioni dell’edificio non giustificano lo stop all’impianto di telefonia (TAR Campania n. 2961 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prosecuzione dell’attività di un impianto di telecomunicazioni è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando il Comune non tiene conto della documentazione integrativa prodotta a completamento dell’istanza di sanatoria e già positivamente valutata. Gli abusi edilizi che interessano porzioni determinate dell’edificio, estranee al lastrico su cui insiste l’impianto e prive di incidenza sulla struttura dell’immobile, non giustificano la cessazione dell’attività di trasmissione. Il principio di affidamento dell’operatore, che ha realizzato l’infrastruttura di pubblica utilità sull’affidamento di un titolo risalente nel tempo, impone una valutazione concreta dell’interesse pubblico alla inibitoria.
Il Fatto
La società di telefonia è proprietaria di un impianto di radio-trasmissione installato dal 2007 su porzione di un immobile detenuto in locazione. Con s.c.i.a. ex d.lgs. n. 259/2003, acquisita dal Comune nel novembre 2019, ha segnalato la modifica dell’impianto, consistente nell’installazione di tre antenne settoriali e di una parabola. Il titolo autorizzativo si è formato per silentium, previo parere favorevole dell’ARPAC.
Nel febbraio 2024 il Comune ha adottato due ordinanze con le quali ha vietato la prosecuzione dell’attività, sul presupposto della mancanza di titolo in sanatoria, di certificato di collaudo statico e di s.c.i.a. per l’agibilità, e quindi della non usabilità dell’immobile per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni fino alla regolarizzazione. La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Campania, che ha accolto l’istanza cautelare e poi il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, nella parte in cui lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione del divieto. Il Comune non ha tenuto conto della circostanza che con una nota del 2022 aveva positivamente valutato l’istanza di sanatoria del proprietario, subordinandola al rilascio di alcuni documenti, tra cui il certificato di collaudo statico, inviato in data 21.12.2023 al competente ufficio tecnico regionale e inoltrato al Comune nel gennaio 2024, senza che la difesa comunale lo abbia confutato.
Inoltre, dalla stessa nota non emergeva la necessità dell’integrazione documentale costituita dal certificato o dalla s.c.i.a. di agibilità. Il presupposto su cui poggiava l’ordine di cessazione dell’attività risultava quindi già superato al momento dell’adozione del provvedimento.
Il Tribunale scrutinizza congiuntamente la seconda e la terza censura e ne conferma la fondatezza. In linea di principio, gli immobili sui quali possono essere legittimamente installate le antenne devono essere stati regolarmente assentiti dal punto di vista edilizio-urbanistico: se l’antenna è collocata su un edificio abusivo, il Comune può impedire l’intervento anche per l’inidoneità del sito (TAR Puglia, Lecce, sent. n. 3130 del 2005; TAR Puglia, Lecce, sent. n. 1312 del 2007; TAR Napoli, sez. VII, sent. n. 5378 del 2023).
La fattispecie esaminata è però differente. Gli abusi riscontrati consistono in una diversa distribuzione interna di due abitazioni, in modifiche interne di un deposito, nella realizzazione di una scala elicoidale, di un gazebo, di un porticato e di una pensilina. Si tratta di irregolarità limitate a specifiche unità abitative, non incidenti sul lastrico sul quale è ospitato l’impianto. Il Collegio richiama il principio secondo cui le valutazioni edilizie rilevanti devono riguardare la struttura dell’impianto, non le problematiche urbanistiche di porzioni dell’edificio non direttamente afferenti alla posa in opera (TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1906/2023; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. n. 716/2022; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 10314/2024).
Manca dunque una plausibile ragione perché, prima della regolarizzazione di distinte porzioni dell’edificio e in assenza di evidenze circa ripercussioni degli abusi sulla struttura complessiva, debba cessare l’esercizio dell’attività di trasmissione. I provvedimenti sono pertanto illegittimi e vengono annullati, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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