Accesso difensivo e insindacabilità del merito sull’utilità del documento (TAR Marche n. 65 del 20.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio. Un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione. Ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale e la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Il criterio applicabile al bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza è quello della necessità, non quello della stretta indispensabilità. L’accesso è esperibile indipendentemente dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c.

Il Fatto

Il ricorrente, creditore di un soggetto in virtù di due sentenze di condanna provvisoriamente esecutive, chiedeva all’Agenzia delle Entrate di accedere ed estrarre copia di un contratto di cessione del credito registrato nel maggio 2023. Il proprio debitore aveva alienato l’immobile con atto pubblico in cui si attestava che il prezzo era stato pagato mediante compensazione del credito ai sensi dell’art. 1252 cod. civ., credito risultante dalla cessione di cui si chiedeva copia. Il ricorrente dichiarava di avere interesse alla revocatoria e alla simulazione dell’atto.

L’Amministrazione negava l’accesso il 16 giugno 2023, per l’opposizione dei controinteressati e per asserita mancanza di interesse. Investita la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, questa si pronunciava favorevolmente disponendo il riesame. A seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, l’Agenzia confermava il diniego. Il ricorrente impugnava il provvedimento confermativo davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso. Il ricorrente vanta un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione. Il diritto all’accesso si qualifica come astratto e acausale e prescinde da un sindacato nel merito sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira.

La motivazione di conferma dell’Agenzia ignora il principio fatto proprio dalla Commissione: rileva la titolarità dell’interesse e la strumentalità tra diritto e documento, non la valutazione sull’esito della futura azione. Non regge la tesi dell’Amministrazione secondo cui gli atti non sarebbero necessari per la difesa, posto che il ricorrente è creditore del dante causa e il prezzo dell’immobile è stato pagato con un credito oggetto del contratto di cessione richiesto.

Il Tribunale richiama il precedente TAR Marche 19 gennaio 2021 n. 89: l’amministrazione non può ergersi a giudice dell’utilità dell’accesso per l’eventuale esercizio dell’azione revocatoria o di simulazione. Sul bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, richiama Cons. Stato Ad. plen. 25 settembre 2020 n. 19 e Cons. Stato n. 4 del 18 marzo 2021: si applica il criterio della necessità, non quello della stretta indispensabilità, né quello dell’indispensabilità e della parità di rango.

Quanto all’accesso in pendenza di giudizio, il Collegio richiama TAR Marche 25 ottobre 2019 n. 658: l’accesso si esercita indipendentemente dai poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c.. L’interesse difensivo non deve necessariamente collegarsi al documento oggetto di accesso, come ribadito da Cons. Stato Sez. III 23 ottobre 2023 n. 8645. L’eventuale mancanza di collegamento rileva solo in caso di esercizio pretestuoso o temerario, fattispecie non ravvisabile, secondo Cons. Stato Sez. V 29 settembre 2023 n. 8589.

Il Tribunale ordina all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta con l’istanza del 16 maggio 2023, con i necessari oscuramenti a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al giudizio, e di consentirne l’estrazione di copia entro 30 giorni. Le spese seguono la soccombenza verso l’Amministrazione; sono compensate nei confronti dei controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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