Ricorso contro patteggiamento per erronea qualificazione solo se errore manifesto (Cass. pen. Sez. II n. 31786 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che richiami, quale passaggio logico necessario, aspetti in fatto e probatori che non emergono con immediatezza dalla contestazione, ovvero denunci errori valutativi in diritto non evincibili dalla contestazione stessa e dal testo del provvedimento impugnato. La qualificazione del fatto come aggravato dalla circostanza dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non integra errore manifesto quando il capo d’imputazione contesti di avere agito al fine di agevolare l’attività del sodalizio.
Il Fatto
Con sentenza dell’11.03.2025 il G.i.p. del Tribunale di Bologna, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di nove mesi di reclusione per il reato di riciclaggio aggravato, ritenuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 06.03.2024, divenuta definitiva il 20.07.2024.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto: il G.i.p. non avrebbe considerato che nel procedimento principale, per tutti i reati fine, era stata esclusa la finalità agevolativa dell’associazione mafiosa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ammette il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, in tema di patteggiamento, la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tale errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino).
La Corte precisa che deve escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci), o che denunci errori valutativi in diritto non evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni).
Applicando tali principi, l’unico motivo non evidenzia un errore manifesto: con il capo 3) dell’imputazione era stato contestato all’imputato di avere agito al fine di agevolare l’attività della ‘ndrangheta e, in particolare, del sodalizio di cui egli faceva parte al momento dei fatti. La qualificazione come aggravata dalla agevolazione mafiosa non risulta dunque palesemente eccentrica rispetto alla contestazione, e la censura investe in realtà aspetti in fatto e probatori estranei al perimetro del giudizio di legittimità.
Trattandosi di impugnazione proposta dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso è trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di tale comma. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisabili profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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