Libertà vigilata a pena espiata: necessaria attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 31947 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula l’accertamento dell’attuale pericolosità sociale del condannato, da effettuarsi ai sensi degli artt. 203, 207 e 208 cod. pen. anche quando tra la pronuncia e l’esecuzione della misura sia decorso un lasso di tempo tale da imporre l’attualizzazione del giudizio di pericolosità. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la misura, è tenuto a motivare in modo completo e non contraddittorio la persistenza della pericolosità, valutando la personalità, i problemi psichiatrici e la capacità criminale del soggetto secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., senza ancorare la prognosi esclusivamente alla condotta non collaborativa dell’interessato.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, investito dell’appello del condannato avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, aveva accolto parzialmente il gravame riducendo a un anno la durata della libertà vigilata, originariamente disposta per anni due con sentenza del Tribunale di Trani. Nel decidere, il Tribunale aveva rilevato l’incompletezza dell’istruttoria svolta in primo grado, disponendo l’acquisizione di una relazione aggiornata del Serd e del Csm.

Il giudice d’appello, tuttavia, non aveva atteso l’esito del supplemento istruttorio, decidendo sulla base della sola relazione del Serd che segnalava la scarsa compliance dell’interessato e l’interruzione del percorso terapeutico, oltre a una recente pendenza giudiziaria. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 203, 207 e 208 cod. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito che il giudizio di pericolosità sociale, ai sensi dell’art. 203 cod. pen., costituisce una prognosi sul futuro contegno del soggetto e deve essere attualizzato, ai sensi degli artt. 207 e 208 cod. pen., nel momento in cui la misura di sicurezza viene eseguita dopo un significativo intervallo dalla pronuncia di condanna. Tale discrezionalità del magistrato di sorveglianza trova i propri limiti nella coerenza con i dati istruttori e nell’assenza di sintomi di grave deficit razionale.

La valutazione deve considerare non solo la gravità del fatto-reato ma anche i comportamenti successivi del condannato, durante l’espiazione e dopo la riacquistata libertà, secondo i precedenti richiamati dalle Sezioni Semplici. La Corte ha inoltre ricordato il principio delle Sezioni Unite per cui la preclusione del giudicato esecutivo opera rebus sic stantibus, non impedendo la rivalutazione della pericolosità sulla base di elementi sopravvenuti o preesistenti ma non valutati.

Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è stato ritenuto gravemente carente e contraddittorio: il Tribunale aveva disposto un supplemento istruttorio riconoscendone la necessità ma aveva poi deciso senza attendere la relazione del Csm. La prognosi di pericolosità è stata ancorata esclusivamente alla condotta non collaborativa del condannato, senza valutare la sua personalità, le condizioni psichiatriche e gli altri parametri dell’art. 133 cod. pen. Inoltre, appare illogico ritenere attuale la pericolosità e, contestualmente, ridurre la durata della misura senza indicare obiettive ragioni a sostegno.

La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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