Pericolosità sociale attuale va valutata sugli indici successivi, non solo sui precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 26103 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sicurezza, l’accertamento della pericolosità sociale attuale deve essere rigoroso e fondato sulla valutazione complessiva della personalità del condannato al momento della decisione. Il giudice non può attribuire rilievo dirimente ai soli precedenti penali trascurando gli indici successivi di segno contrario. L’esito favorevole di una misura alternativa, l’inserimento lavorativo stabile e la partecipazione ad attività sociali costituiscono elementi sintomatici dell’attualità o meno della pericolosità. La loro valorizzazione ai soli fini della durata minima della misura di sicurezza, e non della sua applicabilità, integra un vizio della motivazione. Resta ferma la possibilità di disporre la misura quando la pericolosità risulti, sul punto, congruamente argomentata.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza, confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza che aveva ritenuto attuale la pericolosità sociale del condannato, disponendo la libertà vigilata, previa unificazione ex art. 209 cod. pen. delle omologhe misure di sicurezza inflitte in distinte sentenze irrevocabili.
In particolare, il Tribunale richiamava il lungo passato criminale e il percorso rieducativo non del tutto lineare, avuto riguardo a un precedente affidamento in prova revocato. Nello stesso provvedimento il giudice dava atto della rinnovata ammissione del condannato alla medesima misura alternativa e della sua positiva conclusione, con estinzione della pena, ma valorizzava tale dato soltanto per ridurre ad un anno il tempo minimo della misura di sicurezza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 202, 203 e 207 cod. pen., il vizio della motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. I motivi, tra loro connessi, investono il nodo centrale dell’affermata attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente censurava, in particolare, l’omesso accertamento rigoroso imposto dalla legge, per essere stato attribuito rilievo dirimente ai precedenti penali, a discapito degli indici successivi di segno contrario.
Il parametro normativo è quello degli artt. 202, 203 e 207 cod. pen., che impongono di verificare la pericolosità al momento della decisione e di rivalutarne la permanenza in funzione degli elementi sopravvenuti. Il giudice di merito non può accertarla in modo automatico o meramente retrospettivo.
La Corte censura in modo specifico la contraddittorietà del ragionamento: gli stessi indici positivi — l’esito favorevole dell’affidamento in prova, la stabile attività lavorativa intrapresa e la partecipazione ad iniziative sociali e solidaristiche — sono stati richiamati dal Tribunale soltanto per dimensionare temporalmente la misura di rigore, quasi a mitigarne l’asprezza, mentre avrebbero dovuto essere valutati sul piano della applicabilità stessa della misura di sicurezza. Il vizio, quindi, non è di mera insufficiente motivazione: è di coerenza logica.
Secondo il percorso argomentativo, la presenza di indici successivi di segno contrario impone una rivalutazione della pericolosità nel momento attuale, alla luce dell’esito favorevole del percorso rieducativo. La circostanza che la misura alternativa sia stata positivamente conclusa, con declaratoria di estinzione della pena, non può essere confinata a fattore di mera riduzione della durata minima.
L’accoglimento determina il venir meno del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di merito, che dovrà procedere a un nuovo esame della pericolosità sociale, coerente con i criteri indicati.
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Nota della Redazione
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