Ottemperanza al giudicato e perdita di chance nella progressione verticale (Cons. Stato n. 2569 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il perimetro del giudicato va determinato con rigorosa aderenza al decisum, senza estensioni analogiche. La statuizione che riconosce la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici per i periodi di assenza dovuti a infermità da causa di servizio si esaurisce nel riconoscimento dell’anzianità giuridica utile ai fini contributivi, con possibili effetti sul trattamento di fine rapporto e su quello pensionistico. La progressione verticale nella pubblica amministrazione resta ordinariamente sganciata da meccanismi automatici collegati alla mera maturazione dell’anzianità, implicando il superamento di scrutini con valutazione di merito. Il mancato tempestivo riconoscimento dell’anzianità effettiva può quindi configurare al più una perdita di chance, estranea al perimetro conformativo del giudicato e non azionabile in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 4516 del 2015, che in parziale riforma della decisione del TAR Molise aveva riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sullo stipendio per i periodi di malattia dovuti a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, oltre rivalutazione e interessi.
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe dato integrale esecuzione al decisum, perché la ricostruzione della carriera non avrebbe tenuto conto della mancata progressione verticale riconducibile alla perdita di anzianità collegata ai periodi di assenza. Da qui la richiesta di annullamento delle note con cui l’Amministrazione ha qualificato il pregiudizio come mera perdita di chance.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge il gravame rilevando che l’Amministrazione ha già dato integrale esecuzione alla sentenza con il decreto ministeriale richiamato agli atti. Quel provvedimento ha riconosciuto, per l’intero periodo di malattia, l’intera retribuzione fissa mensile e gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente, l’anzianità giuridica ai fini contributivi con eventuale adeguamento del trattamento di fine rapporto e pensionistico, oltre interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Il punto decisivo è di ordine interpretativo. Il giudicato oggetto di ottemperanza va circoscritto al riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute e alla conseguente ricostruzione della carriera “a fini giuridici ed economici”, espressione da riferire all’anzianità giuridica utile ai fini contributivi. Esattamente quanto riconosciuto in sede amministrativa.
La pretesa a una diversa ricostruzione, inclusiva dei mancati avanzamenti e dei correlativi effetti economici, non può invece trovare ingresso. La progressione verticale nella pubblica amministrazione è ordinariamente sganciata da meccanismi automatici collegati alla mera maturazione dell’anzianità, implicando di regola il superamento di specifici scrutini con conseguente valutazione di merito. La Sezione esclude che argomenti contrari possano trarsi dalle graduatorie di concorso depositate, dalle quali non si ricavano elementi utili neanche a comprendere i criteri di selezione utilizzati.
Né giova al ricorrente la sua stessa prospettazione, là dove ammette che l’anzianità di servizio rappresenta al più un criterio concorrente per l’avanzamento. Correttamente, dunque, l’Amministrazione ha ritenuto configurabile al più una perdita di chance rispetto all’avanzamento verticale, causata dal mancato tempestivo riconoscimento dell’anzianità effettiva: evenienza che però si colloca al di fuori del perimetro conformativo del giudicato e non è azionabile nel giudizio di ottemperanza.
Il gravame è respinto. In ragione della natura della pretesa azionata e dell’esigua attività difensiva dell’Amministrazione, le spese di causa sono compensate.
Nota della Redazione
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