Astreinte e commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato civile (TAR Calabria n. 1782 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001, dettata per i decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge, si applica per analogia alle altre condanne pecuniarie, con la conseguenza che il compenso commissariale resta a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo compreso nella retribuzione dirigenziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza, se non rifuse nel termine assegnato, sono liquidate a carico dell’amministrazione soccombente e poste in esecuzione dal medesimo Commissario.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di avvocato distrattario, agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1406/2019 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, nella parte in cui condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite. La pronuncia è notificata con formula esecutiva in data 1.10.2019.

Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni ex art. 14 D.L. n. 669/1996, l’amministrazione resta inerte. La ricorrente propone quindi l’actio iudicati ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire la pronuncia entro trenta giorni dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della decisione di ottemperanza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Direttore Generale delle Risorse Umane e del Bilancio del Ministero della Salute. Il commissario provvede su istanza di parte, in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione inadempiente, entro novanta giorni.

Sul compenso commissariale il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001. La norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge sull’equa riparazione, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese della funzione commissariale restano così a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale.

Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non sussistono iniquità o altre cause ostative. La somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando il commissario non abbia provveduto, secondo il richiamato indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente. In caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni concesso per l’esecuzione, al pagamento provvede il Commissario nominato. Il Collegio fonda la statuizione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale, sul buon andamento e sul richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c., che nel processo esecutivo pongono le spese a carico del debitore con soddisfacimento in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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