Nessun risarcimento da annullamento della licenza taxi se l’attività è sempre proseguita (Cons. Stato n. 8189 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo ampliativo. Esso richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ. e la dimostrazione, secondo giudizio prognostico di certezza o probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita. Nella domanda risarcitoria non opera il metodo acquisitivo: l’onere della prova dei presupposti grava sul danneggiato secondo il principio dispositivo e il criterio di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ. Il danno non patrimoniale costituisce danno-conseguenza e va allegato e provato. È escluso il pregiudizio risarcibile quando il titolare della licenza annullata abbia continuato senza interruzioni a esercitare l’attività, traendone anzi vantaggio.
Il Fatto
Il Comune di Venezia aveva indetto nel 2003 una procedura per l’assegnazione di dodici licenze taxi per l’area di Mestre. Il ricorrente si era collocato in posizione utile e aveva ottenuto la licenza nel 2006. Un concorrente escluso impugnò gli atti e il TAR Veneto annullò il bando e gli atti consequenziali, per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. La decisione fu confermata in appello.
Il Comune ritirò le licenze, poi tentò una sanatoria con delibere del 2009, a loro volta annullate per elusione del giudicato con sentenza del Consiglio di Stato del 2020. In esecuzione fu indetta una nuova procedura e, nelle more, rilasciate licenze temporanee. Il ricorrente chiese allora il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla complessiva condotta dell’Amministrazione. Il TAR rigettò il ricorso e l’interessato appellò.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola secondo cui il risarcimento non discende automaticamente dall’annullamento, ma richiede la prova di condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso, nonché della spettanza del bene della vita (C.d.S., V, n. 7195 del 2024). Sul piano probatorio, rileva che nella domanda risarcitoria non si applica il metodo acquisitivo, proprio dell’azione di annullamento: si riespande il principio dispositivo e l’onere ricade sul danneggiato.
Venendo al caso concreto, la Corte ritiene che un fatto illecito in astratto sussista, essendo il Comune responsabile di aver indetto una procedura poi annullata con sentenza passata in giudicato. Tuttavia l’appellante non ne ha tratto alcun pregiudizio: durante tutti i diciotto anni del contenzioso ha svolto l’attività senza soluzione di continuità e continua a svolgerla. Il Comune ha sempre mantenuto la validità delle licenze, consentendo l’effettivo esercizio dell’attività.
Ne consegue l’insussistenza del danno emergente e del lucro cessante, entrambi correlati a un presupposto fattuale — la perdita dell’attività lavorativa — che non si è verificato. Quanto ai danni non patrimoniali, la Corte richiama il principio per cui essi costituiscono danno-conseguenza da allegare e provare (Cass. civ., SS.UU., n. 26972 del 2008). Manca in atti qualsiasi elemento, anche solo una consulenza medica, sulla compromissione dell’equilibrio fisio-psichico: l’allegazione è apodittica. Il danno morale subiettivo integra inoltre una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Esaminata la fattispecie sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, riconducibile all’illecito aquiliano (C.d.S., AP n. 7/2021), la Corte richiama il dovere di buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e l’affidamento tutelabile del privato (C.d.S., AP n. 21/2021). Rileva però che gli esborsi per autovettura e ingresso in cooperativa furono sostenuti a totale rischio dell’appellante, consapevole del contenzioso e della natura precaria del titolo, e comunque ampiamente ammortizzati in diciotto anni. L’appello è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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