Recupero differenze tariffarie ASP: giurisdizione ordinaria sul quantum (TAR Sicilia n. 3255 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’azienda sanitaria quantifica le somme da recuperare a titolo di differenze tariffarie nei confronti delle strutture private contrattualizzate non costituiscono esercizio di potestà autoritativa o discrezionale. Esse applicano parametri predeterminati dalla normativa primaria e dai decreti assessoriali, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del gestore. La controversia che investe l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcuna valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati. Nemmeno la circostanza che il recupero sia preceduto da una ricognizione degli esiti dei giudizi amministrativi muta la natura dell’azione, trattandosi di mera constatazione di fatti. Il riparto di giurisdizione resta quindi ancorato alla distinzione tra atti di regolamentazione della tariffa e determinazioni applicative della stessa.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di strutture sanitarie private convenzionate con il servizio sanitario regionale, hanno impugnato le note con cui l’A.S.P. di Siracusa ha calcolato, per ciascuna struttura, la somma da recuperare per il periodo dall’1 ottobre 2007 al 31 dicembre 2012. Il recupero riguardava la differenza tra quanto già liquidato e quanto spettante secondo le tariffe del D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007, ripristinate con D.A. n. 170/2013.

Le ricorrenti hanno censurato le note per eccesso di potere, violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione, intervenuta prescrizione e disparità di trattamento. L’amministrazione si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all’irricevibilità e all’infondatezza nel merito del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare, richiamando la pronuncia del Cons. giust. amm. Sicilia, 20 aprile 2022, n. 503. In quella sede era stato chiarito che le note di recupero per differenze tariffarie non integrano atti di regolamentazione della tariffa, di natura autoritativa e tecnicamente discrezionale, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

Si tratta invece di determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero di somme indebitamente erogate. Esse non attuano alcun potere discrezionale e incidono su una posizione di diritto soggettivo delle strutture destinatarie. Anche nel procedimento di accertamento del quantum non sono ravvisabili elementi di discrezionalità implicanti una valutazione comparativa degli interessi in gioco, ma solo l’applicazione di parametri predeterminati.

Il Tribunale ha poi verificato la natura degli atti nel caso concreto. La nota assessoriale del 6 aprile 2022 ha carattere meramente ricognitorio degli esiti dei giudizi avverso il D.A. n. 170/2013, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4840 e 4843 del 24 giugno 2021, che hanno circoscritto gli sconti tariffari di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 al solo triennio 2007/2009. Le note dell’A.S.P. del 20 giugno 2022 si limitano a quantificare le somme da recuperare in forza del decreto assessoriale.

Anche la nota assessoriale del 20 luglio 2022 ha natura esclusivamente interlocutoria, informando dell’intenzione di richiedere chiarimenti al Consiglio di Stato in ordine ai criteri di calcolo degli indebiti tariffari. Ne deriva che la controversia non investe l’an del recupero, ma unicamente il quantum.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, restando la domanda riproponibile innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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