L’ottemperanza per la Carta del docente non può essere vanificata da un adempimento tardivo (TAR Sardegna n. 872 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo idoneo ai fini del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine di 120 giorni. In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso per sopperire all’eventuale incapienza dei capitoli di bilancio.
Il Fatto
Un gruppo di docenti, avendo ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di importi variabili per ciascun anno scolastico, vedeva passare in giudicato la sentenza per mancata impugnazione.
Non avendo l’Amministrazione dato seguito ad alcun adempimento, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Cagliari, era passata in giudicato.
Rilevato che il ricorso era stato ritualmente notificato, il Collegio ha constatato l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro.
Per l’effetto, il Tribunale ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Contestualmente, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente.
Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni dal momento in cui la parte richieda l’intervento ed è stata riconosciuta la possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso per fronteggiare la mancanza di fondi nei capitoli di bilancio dedicati. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.