Licenziamento collettivo non attivato: tutela reintegratoria attenuata e non indennitaria forte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6580 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata attivazione della procedura di licenziamento collettivo, sostituita dall’intimazione di un recesso individuale in un contesto in cui difetta l’autonomia produttiva del sito, integra una violazione sostanziale delle procedure e non un vizio formale. Ne deriva l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, commi 4 e 7, legge n. 300/1970 vigente ratione temporis, con indennità risarcitoria entro il limite massimo di legge. È inammissibile, invece, il motivo che, deducendo violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito. Il requisito dimensionale dei licenziamenti collettivi va valutato con riguardo alla globalità dell’impresa, non alla singola unità produttiva.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società dal 2004 con mansioni di operaio addetto all’imbottigliamento presso uno stabilimento, riceveva nel luglio 2014 una comunicazione di licenziamento per riduzione di personale e soppressione del posto di lavoro, con impossibilità di reimpiego in altre mansioni.
Il lavoratore impugnava il provvedimento sostenendo la nullità per violazione degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991, poiché nell’arco di centoventi giorni l’impresa aveva licenziato numerosi dipendenti in più stabilimenti, non configurandosi i siti come unità produttive autonome. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava inefficace il licenziamento e condannava la società alla reintegrazione e al risarcimento. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, tutti incentrati sull’art. 24, comma 1, legge n. 223/1991 e sulla delimitazione dell’ambito territoriale e della nozione di unità produttiva, sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Nel merito, la Corte ricostruisce la distinzione tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale. L’art. 24 legge n. 223/1991, usando il termine “impresa” prima ancora di quello di “unità produttiva”, impone di valutare il requisito dimensionale con riguardo alla globalità dell’impresa. La disciplina dei licenziamenti collettivi tutela un interesse collettivo all’occupazione e richiede procedure più stringenti, con controllo sindacale preventivo e verifica ex ante ed ex post delle scelte datoriali.
La Corte conferma che la delimitazione della platea dei lavoratori interessati può essere limitata a un reparto, settore o sede territoriale, ma solo se il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 le ragioni di tale limitazione e quelle per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità vicine. Nel caso concreto, l’accertamento di fatto sull’assenza di autonomia produttiva del sito è insindacabile in sede di legittimità e rende coerente la sentenza impugnata con i principi di legittimità richiamati.
È invece fondato il quarto motivo. La Corte di merito, nel dichiarare l’inefficacia del licenziamento, non ha considerato il regime di tutela applicabile ratione temporis, ossia le modifiche all’art. 18 legge n. 300/1970 introdotte dalla legge n. 92/2012. In tema di licenziamenti collettivi va distinta la violazione dei criteri di scelta, che dà luogo alla reintegrazione con indennità entro dodici mensilità, dalla non corrispondenza al modello legale della comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223/1991, che integra una violazione procedurale e dà luogo alla tutela indennitaria tra dodici e ventiquattro mensilità.
L’ipotesi in esame è riconducibile a una violazione sostanziale delle procedure, non alle ipotesi di nullità per mancanza di forma scritta o agli altri motivi del comma 1 dell’art. 18. Ne consegue la cassazione con rinvio per determinare l’indennità risarcitoria entro il limite massimo di legge.
Nota della Redazione
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