Maggiori oneri espropriativi e conguaglio nel P.I.P.: pareggio economico e limiti (TAR Abruzzo n. 239 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le convenzioni di assegnazione delle aree destinate a insediamenti produttivi, adottate ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865 del 1971, sono integrate per legge dalla disciplina che impone il perfetto pareggio economico tra i costi di acquisizione e i corrispettivi dovuti dagli assegnatari. Il conguaglio per maggiori oneri espropriativi costituisce atto dovuto, anche quando la convenzione non lo preveda espressamente e anche quando l’indennità sia stata rideterminata in sede giurisdizionale. L’eterointegrazione del contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. rende la previsione sottratta all’autonomia privata, cosicché non assumono rilievo i rimedi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta o della presupposizione. Il diritto del Comune resta tuttavia delimitato dall’oggetto del contratto: egli può ripetere solo i maggiori oneri riferiti ai terreni effettivamente trasferiti, non quelli relativi ad altre aree rimaste di proprietà dell’ente.
Il Fatto
Il ricorrente è assegnatario di un lotto in zona artigianale, in forza di convenzione stipulata nel 2004 con il Comune, per insediamenti produttivi su area occupata ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865 del 1971. L’art. 4 della convenzione e i successivi atti di compravendita prevedono che il corrispettivo sia determinato salvo conguaglio per maggiori oneri espropriativi.
Il Comune aveva concluso il procedimento espropriativo qualificando i terreni come agricoli; la soccombenza in due pronunce della Corte d’Appello ha comportato un maggiore indennizzo per i proprietari espropriati. Il Comune ha quindi richiesto il credito conseguente ai proprietari dei lotti. Il ricorrente ha citato in giudizio l’ente davanti al Tribunale di Teramo, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il processo è stato riassunto e traslato davanti al TAR. L’amministrazione comunale non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama un proprio precedente su questione analoga, la sentenza n. 344 del 2021, e ne conferma le conclusioni. L’art. 35 della legge n. 865 del 1971, applicabile ai P.I.P. per effetto del richiamo all’art. 27, esprime il principio generale del pareggio economico. L’art. 16 del decreto legge n. 786 del 1981, convertito con legge n. 51 del 1982, conferma l’identica ratio: i prezzi devono coprire le spese di acquisto e gli oneri di urbanizzazione.
Secondo il Consiglio di Stato, la disposizione ha natura inderogabile e si inserisce automaticamente nel contenuto della convenzione, con il meccanismo dell’eterointegrazione. Ne deriva che il Comune può pretendere il rimborso delle maggiori spese anche quando le convenzioni prevedano un prezzo fisso (Cons. St. n. 3809 del 2014). Nella fattispecie, l’art. 4 della convenzione prevede espressamente il conguaglio per i maggiori oneri espropriativi, senza limiti.
Poiché la previsione ha fonte legale tipica, non sussiste alcun dovere di informazione in capo al Comune né una condotta contraria a buona fede. La rideterminazione dell’indennità rientra nella normale alea della pattuizione, cosicché mancano i presupposti per invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta o la presupposizione (Cons. St. n. 3653 del 2016). La giurisprudenza costante esclude inoltre che l’errore iniziale dell’amministrazione abbia cagionato un danno, poiché gli acquirenti sono tenuti per legge a riversare i maggiori costi.
Il Collegio richiama la sentenza n. 512 del 2013 del TAR Pescara, confermata in appello, secondo cui l’inserzione automatica di clausole rende le obbligazioni rientranti nel contenuto tipico del contratto. Viene però precisato che il Comune non può far gravare sugli assegnatari maggiori importi non correlati alla rideterminazione dell’indennità riguardante esclusivamente i terreni loro trasferiti, ma relativi anche ad altre aree rimaste di proprietà dell’ente. Il diritto potestativo del Comune è delimitato dall’oggetto del contratto. Sotto tale profilo la censura è fondata: il ricorrente è debitore solo dei maggiori oneri riferiti al proprio lotto, tenendo conto dell’estensione del terreno ceduto e dell’effettivo costo di esproprio. Il ricorso è pertanto respinto, salvo parziale accoglimento nei limiti esposti; spese irripetibili.
Nota della Redazione
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