Limite demografico esercizi ottica e SCIA, nessuna deroga necessaria (TAR Sicilia n. 3753 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che subordina l’apertura degli esercizi di ottica al rispetto di un rapporto di un esercizio ogni cinquemila abitanti e di una distanza minima di trecento metri è compatibile con il diritto dell’Unione europea anche in assenza di clausole di deroga al criterio demografico. La tutela della salute pubblica e l’esigenza di una distribuzione equilibrata dei prestatori di servizi sanitari sul territorio costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare la restrizione della libertà di stabilimento. Il criterio del rapporto tra esercizi e popolazione residente, coniugato al requisito della distanza, è idoneo a favorire una distribuzione razionale del servizio e riflette in modo coerente la finalità dichiarata, purché sia applicato in modo rigido e verificabile ex ante. Laddove il legislatore regionale abbia sostituito l’autorizzazione espressa con la segnalazione certificata di inizio attività, l’Amministrazione non è più titolare del potere di rilasciare o negare un’autorizzazione: il diniego espresso è illegittimo, ma resta assorbito dal successivo ordine di cessazione adottato ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale nel settore dell’ottica e abilitata all’esercizio della professione, stipulava un contratto di locazione per un punto vendita all’interno di una grande struttura di vendita e presentava la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP comunale, avviando contestualmente l’attività.

Il Comune negava l’autorizzazione con provvedimento del 21 agosto 2025 e, dopo le osservazioni dell’interessata, rigettava la SCIA con atto del 17 settembre 2025, sul rilievo del superamento del limite di un esercizio ogni cinquemila abitanti in rapporto alla popolazione residente. La ricorrente impugnava entrambi gli atti e i preavvisi di rigetto, deducendo la violazione della disciplina europea, l’illegittimità costituzionale della normativa regionale e l’incompetenza dell’Amministrazione a adottare un diniego dopo l’introduzione del regime semplificato; proponeva inoltre motivi aggiunti avverso il rigetto della SCIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 4 della legge regionale n. 7/2024, che ha sostituito il previgente regime autorizzatorio con la SCIA e ha fissato due requisiti di accertamento: il rapporto di un esercizio ogni cinquemila abitanti e la distanza minima di trecento metri, con l’ulteriore precisazione che il nuovo insediamento deve soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La scelta legislativa rientra nel potere regionale di programmazione dei servizi incidenti sulla salute e sull’assetto del territorio e si basa su criteri puntuali e verificabili ex ante.

Sul versante europeo la sentenza richiama la pronuncia della Corte di giustizia UE del 26 settembre 2013, causa C-539/11, dalla quale si ricava che le restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dalla tutela della sanità pubblica e dall’obiettivo di una distribuzione equilibrata dei prestatori di servizi sanitari. La Corte europea ha esteso agli ottici i principi elaborati in materia di farmacie, riconoscendo però che l’esigenza di prossimità è meno intensa. Il diritto dell’Unione non impone clausole di deroga al criterio demografico: qualora siano previste, le autorità devono esercitarle secondo criteri trasparenti e oggettivi. Il passaggio da un esercizio ogni ottomila abitanti a uno ogni cinquemila amplia l’accesso al mercato e assicura il soddisfacimento delle esigenze di salute, sicché non emergono profili di manifesta irragionevolezza o sproporzione.

Quanto al diniego del 21 agosto 2025, il Tribunale rileva che, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, l’Amministrazione non è più titolare del potere di rilasciare o negare un’autorizzazione espressa: il provvedimento è dunque illegittimo. Nondimeno, qualificato l’atto secondo il suo contenuto sostanziale, esso avrebbe dovuto essere ricondotto al potere inibitorio dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990. Il successivo rigetto della SCIA rende comunque improcedibile l’impugnazione del diniego, in quanto assorbito e superato.

Il rigetto della SCIA del 17 settembre 2025 è tempestivo, essendo stato adottato entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione. Esso integra un ordine di cessazione conforme allo schema dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e si fonda su presupposti di fatto non contestati: la popolazione residente ammontava a diciassettemilacentoventitré abitanti e nel territorio comunale operavano già quattro esercizi di ottica, con conseguente integrale raggiungimento del contingente. L’Amministrazione ha quindi correttamente esercitato il proprio potere, con rigetto dei gravami e compensazione integrale delle spese.

Sulla posizione dell’interveniente, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, il terzo che contesti una SCIA deve sollecitare i poteri di verifica e, in caso di inerzia, proporre l’azione avverso il silenzio. L’interveniente non rivestiva la qualifica di controinteressato tecnico, non essendo contemplato negli atti impugnati, ma era titolare di un interesse qualificato: l’intervento ad opponendum è pertanto ammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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