Limite demografico rivendite fumo a soglia piena con deroga nomine (Cons. Stato n. 8657 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di una rivendita di generi di monopolio ogni 1.500 abitanti, fissato dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 38/2013, opera come soglia legale vincolante e non consente interpretazioni elastiche o funzionali: i decimali non anticipano l’apertura di un nuovo punto vendita e non è ammesso alcun arrotondamento per eccesso. L’esclusione dal computo riguarda esclusivamente le rivendite speciali nominate di cui all’art. 4, comma 2, lettere da a) a f), del medesimo decreto, destinate a utenza chiusa o separata dal mercato ordinario; le rivendite innominate richiedono una valutazione motivata dell’esigenza di servizio e restano computabili. La direttiva 2006/123/CE non impone valutazioni caso per caso e non vieta criteri numerici predeterminati, purché giustificati da ragioni imperative di interesse generale e applicati in modo non discriminatorio. La legittimità del diniego si valuta secondo il principio tempus regit actum, restando irrilevanti le soppressioni intervenute successivamente.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio all’interno di una stazione di servizio automobilistico in Foggia. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli respingeva l’istanza rilevando che il rapporto popolazione/rivendite risultava già saturo: a fronte di 148.301 abitanti e di 102 rivendite attive, il limite di una ogni 1.500 abitanti era superato.

Il TAR Lazio, Sezione Seconda, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, anche all’esito degli incombenti istruttori disposti sull’ubicazione delle rivendite contestate. La società ha proposto appello, dolendosi dell’interpretazione formalistica del regime derogatorio, del conteggio delle rivendite e del difetto istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra rivendite nominate e rivendite innominate. Le prime, elencate dall’art. 4, comma 2, lettere da a) a f), servono un’utenza chiusa o separata e restano fuori dal calcolo; le seconde, riconducibili alla lettera g), richiedono un’apposita valutazione motivata e, in assenza dei presupposti derogatori, vanno computate.

La deroga introdotta dall’art. 6, comma 2-bis, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, e estesa dalla circolare ADM del 2021 agli impianti sulle strade extraurbane principali collocati fuori dagli insediamenti, non può essere applicata per analogia. Per le nove rivendite oggetto di contestazione generica la documentazione dimostra la collocazione su strade urbane o su strade extraurbane secondarie di tipo C, prive del carattere di esclusività dell’utenza.

Sul numero massimo, la Corte esclude che i decimali del rapporto (98,86) consentano di aprire una nuova rivendita: la norma configura un limite a soglia piena, superabile solo al completamento di un ulteriore blocco di 1.500 abitanti. Il criterio è lineare, predeterminato e non discrezionale.

Le rivendite in corso di soppressione restano nel conteggio, perché la rivendita sospesa è giuridicamente esistente fino al provvedimento definitivo di soppressione; la regola del tempus regit actum impedisce di valutare il diniego alla luce di fatti successivi. Quanto alle singole posizioni, la n. 133 è collocata su strada urbana accessibile anche da una via interna che attraversa insediamenti produttivi-abitativi; la n. 154 insiste su strada extraurbana secondaria vicino a insediamenti civili; le nn. 81 e 120 sono rivendite innominate autorizzate per peculiari esigenze di servizio e restano computabili.

La classificazione ANAS, tecnico-funzionale e conforme al codice della strada, è obbligatoria anche per l’Agenzia e non è stata specificamente impugnata in primo grado. È infine esclusa la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: il contraddittorio si è svolto con due comunicazioni dei motivi ostativi e l’atto finale ha affrontato i punti decisivi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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