Limite delle tre inidoneità al concorso in magistratura: legittima la preclusione (Cons. Stato n. 10258 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola del bando di concorso per magistrato ordinario che preclude la partecipazione a chi sia stato dichiarato non idoneo per tre volte al concorso per esami. La disposizione riproduce l’art. 2, comma 2, lett. b-ter, d.lgs. n. 160 del 2006 e non presenta profili di manifesta irragionevolezza né di arbitrarietà. Rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore la determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi pubblici, con particolare riguardo a un rapporto di impiego in regime di diritto pubblico e alla delicatezza delle funzioni da svolgere. La limitazione non comprime il contenuto essenziale del diritto di accesso al lavoro pubblico e rispetta i canoni di proporzionalità e adeguatezza. Il giudice nazionale di ultima istanza può risolvere la questione di diritto dell’Unione senza rinvio pregiudiziale, ove l’interpretazione si imponga con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevole dubbio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio la clausola del bando di concorso per magistrato ordinario, indetto con DM 19 novembre 2019, che richiedeva, tra i requisiti di ammissione, di non essere stati dichiarati per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Ha poi impugnato anche la delibera con cui il CSM lo ha escluso dalle prove scritte.

Il TAR ha respinto i ricorsi riuniti, ritenendo il limite compatibile con le disposizioni costituzionali e espressione della discrezionalità legislativa. La sentenza è stata appellata; il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno resistito. La causa è giunta in decisione davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure, che investono profili di motivazione, di violazione del diritto dell’Unione e di illegittimità costituzionale, e le ritiene infondate. Muove dal rilievo che la clausola del bando costituisce pedissequa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b-ter, d.lgs. n. 160 del 2006, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

Sul piano del diritto dell’Unione, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza della Corte giustizia UE, sez. VI, 27/04/2023, n. 495: il giudice nazionale avverso le cui decisioni non è proponibile ricorso può astenersi dal rinvio pregiudiziale e risolvere la questione sotto la propria responsabilità, quando la corretta interpretazione si imponga con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevole dubbio. Su questa base esclude il contrasto con l’art. 52, co. 1, Carta dei diritti fondamentali UE.

Quanto ai parametri costituzionali, il Collegio ribadisce che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi. Il sindacato non può spingersi a valutare i possibili altri modi di provvedere, che attengono al merito delle scelte, né a riformulare la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore (Corte Cost. n. 446 del 1994). Il canone di ragionevolezza opera sull’intero sistema (Corte Cost. n. 84 del 1997), e il limite non è esclusivo della magistratura, essendo previsto anche per il concorso notarile, per procuratore dello Stato e per la carriera diplomatica.

La scelta di precludere l’accesso a chi ha riportato tre inidoneità costituisce scelta legittima di determinazione dei criteri di ammissione (Corte Cost. nn. 195 del 1998 e 51 del 1994). Non è violato l’art. 4 Cost., perché il numero dei tentativi non è manifestamente irragionevole e in parte rimesso alla libera scelta del candidato, che può non consegnare l’elaborato. Non sono violati nemmeno gli artt. 97 e 106 Cost.: i limiti rispondono all’ordinato e celere svolgimento delle procedure e alla selezione di chi dimostri, in un numero ragionevole di tentativi, l’attitudine richiesta.

Il Collegio valorizza la natura del rapporto di impiego: l’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 enuclea il personale in regime di diritto pubblico, sottratto alla contrattualizzazione, e già l’art. 98, terzo comma, Cost. ammette limitazioni per determinate categorie di pubblici dipendenti. La particolarità del rapporto e la delicatezza delle funzioni giustificano condizioni di ammissione più rigide, come la preclusione prevista. L’appello è respinto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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