Cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare: reiezione dell’istanza cautelare (TAR Sardegna n. 132 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria per grave mancanza disciplinare, adottato ai sensi degli artt. 951, comma 1, 952, commi 1 e 3, e 1357, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010, deve essere valutato sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora. La coerenza procedimentale dell’iter disciplinare, la completezza dell’istruttoria che ha garantito il contraddittorio e la non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della condotta, anche in considerazione del ruolo e delle funzioni del militare, costituiscono elementi che escludono la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
Il Fatto
Un Carabiniere in ferma volontaria ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna la determinazione con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare e il collocamento in congedo illimitato. Il provvedimento espulsivo, fondato sugli articoli 951, comma 1, 952, commi 1 e 3, e 1357, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 66/2010, è stato preceduto dal giudizio della Commissione di disciplina, che ha dichiarato il militare non meritevole di permanere in ferma.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, nonché la sospensione cautelare dell’efficacia dell’espulsione, lamentando vizi procedimentali e di proporzionalità. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere all’istanza.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha escluso che le censure dedotte fossero assistite dal necessario fumus boni iuris. In particolare, il procedimento disciplinare è stato ritenuto coerente con la disciplina di riferimento sul piano procedimentale, risultando sorretto da un’istruttoria approfondita che ha garantito il pieno contraddittorio con l’interessato. La sanzione espulsiva è stata inoltre valutata come non manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della condotta contestata, tenuto conto del ruolo rivestito dal militare e della delicatezza delle funzioni svolte nell’Arma.
Il Collegio ha pertanto ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, respingendo la domanda cautelare. La decisione si colloca nell’ambito del giudizio di bilanciamento tra l’interesse del ricorrente alla conservazione del rapporto di impiego e l’interesse dell’Amministrazione alla disciplina e all’efficienza dell’istituto armato, privilegiando quest’ultimo in ragione della natura delle funzioni esercitate.
Il TAR ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
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Nota della Redazione
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