Silenzio assenso sulle infrastrutture di comunicazione e termine tassativo per l’integrazione istruttoria (Cons. Stato n. 1272 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti disciplinati dall’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 il termine per la conclusione è interrotto dalla richiesta di integrazione istruttoria solo se questa è tempestiva, cioè adottata entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, e solo se ha ad oggetto documentazione esigibile dall’operatore. La richiesta tardiva o relativa a prestazioni non imponibili non produce alcun effetto interruttivo e non impedisce la formazione del silenzio assenso. L’assenso tacito si perfeziona indipendentemente dalla conformità sostanziale dell’istanza alla disciplina di settore, salvo il caso di documentazione essenziale mancante o di radicale inconfigurabilità giuridica della domanda. È illegittima, e va disapplicata, la previsione di un regolamento comunale che imponga all’operatore di costituire un deposito cauzionale per gli scavi destinati alle infrastrutture di comunicazione.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune, il 9 maggio 2024, un’istanza ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare interventi su infrastrutture di comunicazione elettronica. Il Comune riscontra dopo quasi un mese chiedendo l’integrazione con una polizza fideiussoria e una planimetria. La società trasmette la planimetria e contesta separatamente la richiesta della polizza, ritenendola non dovuta.

Il Comune notifica poi un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, in seguito, diffida la società dall’iniziare i lavori; una sanzione viene elevata alla ditta appaltatrice. La società agisce per l’accertamento del silenzio assenso e per l’inefficacia degli atti successivi. Il TAR Puglia respinge il ricorso ritenendo che la richiesta di integrazione avesse fatto ripartire il termine. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi. Nodo dirimente è stabilire se sia intervenuto un valido atto interruttivo del termine di trenta giorni per la formazione del silenzio assenso. La risposta è negativa.

Richiamando propri precedenti — Cons. Stato n. 6331 del 2025, Cons. Stato n. 2955 del 2025, Cons. Stato n. 8351 del 2025, Cons. Stato n. 2657 del 2025 — il Consiglio di Stato ribadisce che l’assenso tacito si forma a prescindere dalla conformità sostanziale dell’istanza, salvo il caso di documentazione essenziale mancante o di inconfigurabilità giuridica della domanda. La diversa lettura svuoterebbe la funzione di semplificazione dell’istituto.

Sul piano dei termini, la Sezione afferma che la richiesta di integrazione istruttoria interrompe il procedimento solo se tempestiva, cioè intervenuta entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, e solo se verte su documenti esigibili. Nel caso concreto la richiesta è giunta a quasi un mese di distanza e ha incluso la polizza fideiussoria, prestazione che il Comune non poteva imporre in ragione del divieto legislativo di pretendere dall’operatore prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma. La previsione regolamentare comunale sul deposito cauzionale è illegittima e viene disapplicata, in linea con Cons. Stato n. 3657 del 2025.

Da ciò deriva che il silenzio assenso si è formato all’8 giugno 2024; anche ammettendo l’effetto interruttivo parziale per la sola planimetria, si sarebbe formato il 17 giugno 2024. La successiva nota con il preavviso ex art. 10-bis è irrilevante perché posteriore alla maturazione dell’assenso. È quindi priva di effetto la diffida del 16 settembre 2024.

L’appello è fondato. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza, dichiara la formazione del silenzio assenso sull’istanza del 9 maggio 2024 e l’inefficacia degli atti successivi diretti a impedire i lavori, condannando il Comune alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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