Verifica ARPAV e autorizzazione paesaggistica per stazione radio base silenzio-assenso (Cons. Stato n. 10257 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile va verificata, sul piano della tutela della salute, alla luce dell’esaustività della documentazione progettuale e del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, secondo le linee guida ICNIRP recepite a livello nazionale. L’eventuale incompletezza nella rappresentazione dello stato dei luoghi rileva solo se incide sull’intensità del campo elettrico nella proprietà del ricorrente. In materia di autorizzazione paesaggistica, la subdelega regionale ai Comuni e il meccanismo del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza costituiscono esatta applicazione dell’art. 146, commi 7 e 9, d.lgs. n. 42/2004. La conferenza di servizi non è dovuta quando la relativa disciplina sopravvenga alla conclusione del procedimento. Gli impianti di telefonia, quali opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione d’uso dell’immobile.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità abitativa in un complesso residenziale, ha impugnato davanti al TAR Veneto il provvedimento unico del SUAP comunale e i titoli autorizzativi rilasciati a favore dell’operatore telefonico per l’installazione di una stazione radio base a pochi metri dalla propria abitazione. Deduceva l’illegittimità degli atti per carenza istruttoria in ordine alla compatibilità dell’impianto con il diritto alla salute, per l’estromissione della Regione dal procedimento paesaggistico e per l’inidoneità del titolo privatistico a consentire l’uso industriale dell’immobile.
Il TAR ha respinto il ricorso. La ricorrente ha proposto appello, chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Sezione ha disposto verificazione con quesiti sull’ubicazione dell’impianto, sull’esaustività della domanda e sulla potenziale lesività dell’impianto autorizzato. L’esito ha smentito la prospettazione dell’appellante: la documentazione di progetto è risultata esaustiva e le valutazioni di esposizione comprendono anche la proprietà della ricorrente; i valori di campo elettrico rientrano nei limiti di legge. Le censure non scalfiscono tale relazione, poiché i quesiti miravano a verificare la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, non a imporre un accertamento in loco.
Sul secondo motivo, il Consiglio ha escluso l’illegittimità del procedimento paesaggistico. La subdelega ai Comuni disposta dall’art. 6 della legge regionale del Veneto n. 63/1994 rende conforme all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 l’operato del Comune, che si è pronunciato dopo il silenzio della Soprintendenza in virtù del comma 9. Quanto alla dedotta necessità della conferenza di servizi, l’appellante invoca una formulazione dell’art. 87, comma 6, d.lgs. n. 259/2003 successiva alla modifica del 2021, inapplicabile ratione temporis a un procedimento concluso nel 2020. La questione di legittimità costituzionale è perciò manifestamente infondata e irrilevante.
Sul terzo motivo, la censura è inammissibile perché sollevata per la prima volta in memoria e non nel ricorso introduttivo. Nel merito, la cartografia contrattuale indica espressamente la stazione radio base. La qualificazione degli impianti come opere di urbanizzazione primaria li rende compatibili con qualsiasi destinazione d’uso, secondo il richiamato precedente Cons. Stato, Sez. III, n. 5629 del 2022.
L’appello è respinto, con condanna alle spese di lite e definitiva imposizione a carico dell’appellante delle spese della verificazione.
Nota della Redazione
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