Limiti altezza p.r.g. e finalità antisismica nel diniego di concessione edilizia (C.G.A.R.S. n. 197 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni all’altezza degli edifici contenute nelle norme tecniche di attuazione del p.r.g., parametrate alla larghezza della sede stradale, non esauriscono una funzione urbanistica. Esse rispondono anche a esigenze di sicurezza pubblica, garantendo la stabilità degli edifici in caso di eventi sismici, come riconosciuto dall’art. 7 del d.m. 14 gennaio 2008. La normativa regionale che favorisce il rinnovamento del patrimonio edilizio fa espressamente salva la disciplina antisismica, che resta non derogabile. La domanda risarcitoria proposta per l’illegittimo diniego di concessione edilizia è rigettata quando il provvedimento risulti legittimo, per insussistenza di un danno ingiusto.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva al Comune il rilascio della concessione edilizia per demolire e ricostruire un edificio. L’amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 14 marzo 2012, rilevando che l’altezza del fabbricato progettato superava il limite fissato dalle norme tecniche del p.r.g. in rapporto alla larghezza stradale.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo quattro motivi e proponendo, con motivi aggiunti, domanda risarcitoria. Il Tribunale respingeva ricorso e motivi aggiunti ed estrometteva i Ministeri intimati. Avverso tale sentenza la società proponeva appello al C.G.A.R.S., riproponendo tutte le doglianze di primo grado.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio prende atto del passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa all’estromissione dei Ministeri. Rileva poi che la proposizione dell’appello con la reiterazione integrale dei motivi ha fatto riemergere l’intero thema decidendum del primo grado, che perimetra il giudizio d’appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a.. Richiamando la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, il Collegio esamina quindi direttamente gli originari motivi del ricorso e dei motivi aggiunti.
Sul primo motivo, il C.G.A.R.S. osserva che l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6/2010, pur favorendo il rinnovamento del patrimonio edilizio, fa salva la normativa antisismica. Il d.m. 14 gennaio 2008, all’art. 7, punto 7.2.2., prevede espressamente che i regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono limitare l’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale. La previsione dell’art. 13 delle n.t.a. del p.r.g. per la zona omogenea C fissa l’altezza massima in rapporto alla larghezza della strada e comunque in misura mai superiore a 24,10 metri, a fronte dell’edificio progettato di 42,75 metri.
Il Collegio chiarisce che tale limitazione non ha valenza solo urbanistica, ma è posta anche a tutela della sicurezza pubblica, per garantire la stabilità degli edifici in caso di eventi sismici. Lo stesso d.m. del 2008 ha attribuito valenza antisismica a siffatte prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, di competenza dell’ente locale territoriale.
Quanto agli spazi per parcheggi, il riferimento corretto è l’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 (un metro quadrato ogni dieci metri cubi). Non è invocabile il dimezzamento previsto dall’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 19/1972, che riguarda gli edifici ricadenti nelle zone A e B, mentre il fabbricato in questione ricade in zona C.
Sul parere ENAC, lo stesso ricorrente ha ammesso di averlo prodotto solo il 12 aprile 2012, dunque dopo il diniego del 14 marzo 2012. Infine, un’eventuale disparità di trattamento, anche se dimostrata, non sarebbe di per sé sufficiente a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
Respinti i motivi del ricorso introduttivo, il Collegio rigetta di conseguenza anche la domanda risarcitoria, per insussistenza di un danno ingiusto. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore del Comune e compensazione con i Ministeri intimati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.