Il gesto della scimmia integra DASPO sportivo senza prova di violenza (TAR Emilia-Romagna n. 144 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi di competizioni sportive previsto dall’art. 6 legge n. 401/1989 ha funzione preventiva e prescinde dall’accertamento della responsabilità penale dell’interessato. Esso è connotato da ampia discrezionalità e non esige la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, del comportamento violento, essendo sufficiente un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente, secondo la logica del “più probabile che non”. Integra i presupposti della misura il gesto gravemente discriminatorio rivolto verso atleti di colore, idoneo a porre in pericolo la sicurezza pubblica. La durata del divieto è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il Fatto

Durante una partita di basket di serie A2 disputata a Bologna, il ricorrente, tifoso della squadra locale, è stato identificato dalla Digos mentre mimava il gesto della scimmia in presenza di giocatori di colore militanti nella squadra avversaria. Per quel fatto lo stesso ricorrente è stato condannato con decreto penale per il reato di cui all’art. 604 bis, primo comma, cod. pen., con pena detentiva convertita in pena pecuniaria.

Il Questore ha adottato nei suoi confronti un DASPO ex art. 6 legge n. 401/1989 della durata di due anni. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando la violazione del contraddittorio per il diniego di accesso alla copia del video, la carenza dei presupposti tipici della misura e l’eccessiva durata del divieto. In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda limitatamente al profilo di sproporzione della durata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le doglianze. Quanto ai presupposti, la condotta, inequivocabilmente rivolta verso gli atleti di colore della squadra avversaria, è gravemente discriminatoria e idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica, ricadendo così nell’ambito oggettivo dell’art. 6 legge n. 401/1989. La sentenza richiama il carattere di ampia discrezionalità del provvedimento, finalizzato ad anticipare la tutela dell’ordine pubblico: non è richiesta la prova della violenza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un quadro indiziario univoco, coerente con la funzione preventiva della misura (T.A.R. Umbria n. 433 del 2023; Cons. Stato n. 8379 del 2022).

Sul primo motivo, il TAR rileva che l’acquisizione dei documenti da parte del giudice penale ne comporta l’esclusione dal diritto di accesso, quali atti coperti da segreto ai sensi dell’art. 24, comma 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 329 cod. proc. pen. Il privato interessato a estrarne copia deve rivolgersi all’autorità giudiziaria procedente ai sensi dell’art. 116 cod. proc. pen.

Quanto alla durata, il Collegio osserva che il DASPO è connotato da ampia discrezionalità anche nel quantum e che il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta illogicità o irragionevolezza. La durata biennale, molto inferiore al massimo di cinque anni, non può dirsi manifestamente irragionevole, trattandosi di condotta di discriminazione etnica suscettibile di gravi turbative per l’ordine pubblico: il diverso apprezzamento espresso in sede cautelare era tipico di una fase sommaria.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie. Il dispositivo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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