Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta dirigente (TAR Puglia n. 239 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, liquida l’equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e acquista valore di cosa giudicata, ove non impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.; esso costituisce pertanto titolo idoneo al giudizio di ottemperanza. Qualora l’Amministrazione non esegua il pagamento e sia decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente, senza ulteriore compenso in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva la domanda di equa riparazione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate, oltre le spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato, ma l’Amministrazione non vi dava esecuzione.
I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ormai non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non risulta proposto ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. Il titolo è dunque idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Il TAR esamina poi il presupposto specifico dettato dalla disciplina speciale. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito il TAR sancisce quindi l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dal comma 8 dell’art. 5-sexies e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Le spese seguono la soccombenza. Il TAR liquida l’onorario e riconosce il rimborso delle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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