Limiti dimensionali degli atti e obbligo negativo del giudice amministrativo (C.G.A.R.S. n. 602 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non dispone della facoltà, ma è titolare di un obbligo negativo, di non esaminare le questioni contenute nelle porzioni dell’atto processuale che eccedono i limiti dimensionali fissati dalla legge. Il rispetto di tali limiti costituisce questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale ed è rilevabile d’ufficio. L’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. non demanda al giudice un apprezzamento soggettivo, poiché consentire alla parte di conseguire un vantaggio dalla violazione di una norma processuale determinerebbe un pregiudizio ingiusto per le controparti. La revocazione per errore di fatto è inammissibile quando investe la valutazione delle domande e dell’interesse a ricorrere, non emergendo alcun “abbaglio dei sensi”.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. avverso una precedente sentenza del C.G.A.R.S. che aveva respinto il loro appello. La decisione impugnata aveva confermato la declaratoria di inammissibilità, per difetto di interesse, della censura relativa alla violazione della distanza tra costruzioni.

Il Comune e il controinteressato si sono costituiti chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso revocatorio. All’udienza pubblica il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione del superamento dei limiti dimensionali del ricorso in assenza di autorizzazione presidenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato che i ricorrenti non avevano presentato né l’istanza preventiva né quella successiva previste dagli artt. 6 e 7 del d.P.C.S. n. 167 del 2016. Il ricorso andava pertanto esaminato entro il limite di 70.000 caratteri, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. Il conteggio collocava il superamento a pagina 40, con la conseguenza che i motivi di revocazione, esposti da pagina 42 a pagina 55, restavano oltre soglia e non potevano essere scrutinate.

La Corte ha respinto la lettura che attribuirebbe al giudice una mera facoltà di esaminare le pagine eccedenti. In un processo di parti, la benevolenza verso un litigante produrrebbe un pregiudizio ingiusto per le controparti. I principi di terzietà e imparzialità impongono quindi di configurare un obbligo negativo di non conoscere le domande contenute nelle porzioni oltre il limite. Il rispetto delle soglie attua il principio di sinteticità di cui all’art. 3 cod. proc. amm., fondato su economia processuale e celerità.

Il Collegio ha richiamato i propri precedenti e quelli del Consiglio di Stato secondo cui la previsione non lascia margini discrezionali, salvo le facoltà “riparatorie” dell’art. 7, comma 1, del d.P.C.S. Ha inoltre escluso dubbi di legittimità costituzionale, osservando che analoghe limitazioni quantitative sono previste dalla normativa della C.E.D.U. per i ricorsi alla Corte sovranazionale.

In via ulteriore, il Collegio ha rilevato che la revocazione per errore di fatto è inammissibile quando concerne la valutazione delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio. L’errore revocatorio deve emergere con immediatezza, senza indagini ermeneutiche. Poiché l’interesse a ricorrere non si rinviene in rerum natura ma deriva da una valutazione del giudice secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria, non viene in rilievo alcun “abbaglio dei sensi”.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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