Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’azione di annullamento (TAR Marche n. 713 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per annullamento di atti di gestione provvisoria di una farmacia comunale diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente ometta di impugnare gli atti sopravvenuti di affidamento definitivo della gestione, lesivi rispetto all’interesse azionato. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione occorre distinguere i soggetti direttamente incisi dagli effetti dell’atto dai terzi: per i primi il termine decorre dalla notifica o dall’effettiva piena conoscenza, per i secondi dalla pubblicazione nell’albo pretorio. Colui che è privo di un valido titolo giuridico di gestione assume la posizione di terzo, con la conseguenza che la pubblicazione legale integra presunzione di conoscenza e conoscibilità. L’accordo transattivo che riconosce la titolarità comunale della farmacia, non impugnato con successo, consolida il difetto di legittimazione e di interesse ad agire.
Il Fatto
I gestori di una farmacia di proprietà comunale, sul presupposto di averne acquisito la titolarità per lunga gestione diretta, avevano chiesto all’azienda sanitaria il riconoscimento della titolarità ai sensi dell’art. 46, comma 3, legge n. 3/2003; la domanda era stata rigettata perché la sede non era mai risultata vacante. Con un accordo conciliativo del 2 marzo 2006 i gestori convenivano la continuazione dell’attività con riconoscimento della titolarità in capo al Comune, la restituzione alla scadenza del 31 dicembre 2014 e il diritto di prelazione, rinunciando alle azioni pendenti.
Alla scadenza i gestori non rilasciavano i locali e impugnavano il diniego opposto dall’azienda sanitaria all’istanza di trasferimento, insieme agli atti con cui il Comune aveva disposto la gestione provvisoria della farmacia e l’affidamento a una società a partecipazione pubblica. Proposto il ricorso, con istanza risarcitoria, i resistenti eccepivano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo state impugnate le delibere di affidamento definitivo nel frattempo intervenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. Dagli atti prodotti risulta che il Comune ha affidato in via definitiva la gestione della farmacia nella forma dell’in house providing, ha autorizzato l’ingresso nel capitale della società affidataria, ha sottoscritto il contratto il 20 luglio 2016 e che l’azienda sanitaria ha preso atto della prosecuzione dell’affidamento.
I ricorrenti oppongono di non aver conosciuto tali provvedimenti per mancata notifica. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il mero deposito in giudizio di un atto pregiudizievole non integra di per sé la conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine, non essendo configurabile un onere di consultazione quotidiana del fascicolo. Il dies a quo va individuato nel momento in cui la parte abbia effettivamente acquisito conoscenza dell’atto.
Il Collegio distingue quindi tra soggetti direttamente incisi dagli effetti del provvedimento e terzi. Poiché i ricorrenti erano privi di un valido titolo giuridico che li abilitasse a proseguire la gestione, essi rivestivano la posizione di terzi, per i quali il termine decorre dalla pubblicazione nell’albo pretorio. Accertato l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, tali adempimenti integrano presunzione di conoscenza e conoscibilità.
Nel merito, la decisione si fonda sull’accordo transattivo del 2006, con cui i gestori si erano impegnati a lasciare attività, locali e azienda nella disponibilità del Comune dal 1 gennaio 2015, salvo prelazione e previo pagamento del canone. È dimostrato che la farmacia è sempre stata di titolarità comunale, essendo stata solo affittata a terzi per periodi determinati. Il diniego del 2003 si è consolidato per effetto della rinuncia e della perenzione del ricorso proposto avverso di esso.
La validità dell’accordo è confermata dal rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell’azione di nullità proposta davanti al Tribunale civile, che ha escluso le cause di nullità dell’art. 1418 c.c. I ricorrenti non possono dolersi della mancata prelazione, risultando inadempienti rispetto ai patti per non aver rilasciato la farmacia nei termini e per i canoni non versati. La domanda di annullamento è quindi inammissibile e comunque infondata, con conseguente infondatezza anche della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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