Limiti dimensionali dell’offerta tecnica e vantaggio competitivo da violazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 287 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione della lex specialis che fissa limiti dimensionali alla redazione dell’offerta tecnica non è priva di rilievo quando il disciplinare non preveda una sanzione espulsiva. La violazione di tali limiti non comporta l’esclusione dalla gara, ma impone alla Commissione tecnica di non considerare le parti eccedenti ovvero di assegnare all’offerta un punteggio inferiore. Ove il concorrente dimostri, anche in via presuntiva, che lo sforamento si è tradotto in un vantaggio competitivo, la valutazione tecnica che abbia premiato il maggior dettaglio delle descrizioni è illegittima per violazione della par condicio e della trasparenza. L’assenza di una sanzione specifica non può determinare la sostanziale irrilevanza della clausola, altrimenti l’applicazione delle prescrizioni sarebbe rimessa al mero arbitrio della Commissione.
Il Fatto
La Comunità Comprensoriale resistente indice una procedura aperta sopra soglia per il servizio di pulizia di due strutture, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare rinvia a un documento sugli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, che fissa per alcune voci limiti di due facciate, massimo trenta righe e carattere minimo di grandezza dodici.
Partecipano due operatori. Alla controinteressata vengono attribuiti 80,00 punti su 80 per l’offerta tecnica, alla ricorrente 69,90; dopo l’apertura delle offerte economiche la graduatoria vede prevalere la controinteressata con 98,47 contro 89,90. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo la violazione delle regole di redazione dell’offerta tecnica, con domanda di inefficacia del contratto e di reintegrazione in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che gli elaborati della controinteressata, pur contenuti nel numero di facciate, presentano un numero di righe molto superiore a trenta per pagina e caratteri di grandezza inferiore a dodici, con richiami ipertestuali e tabelle che ampliano ulteriormente il contenuto. Il dato è incontestato: la difesa della controinteressata non contesta la mancata osservanza dei limiti.
La tesi difensiva secondo cui, in assenza di sanzione, la prescrizione sarebbe solo funzionale alla celerità e non inciderebbe sulla bontà dell’offerta non convince il Tribunale. Ammettere la sostanziale irrilevanza della clausola significherebbe rimettere la sua applicazione all’arbitrio della Commissione, con lesione del principio della par condicio.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che esclude l’esclusione dalla gara per superamento dei limiti dimensionali, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, e che configura in capo alla Commissione il dovere di espungere le parti eccedenti o di attribuire un punteggio inferiore. Richiama altresì l’orientamento secondo cui il ricorrente deve dare prova, anche solo presuntiva, che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio.
Nel caso concreto la prova è raggiunta. Le motivazioni della Commissione mostrano che, per le voci a.1, b.1 e b.3, il giudizio sulle due offerte era identico quanto a contenuto, differendo solo per il grado di dettaglio della descrizione: “molto dettagliata” per la controinteressata, “dettagliata” o “generale” per la ricorrente. Il maggior dettaglio deriva esclusivamente dall’uso di caratteri ridotti e di più righe. Il dato è confermato a contrario dalla voce c.1, priva di limiti dimensionali, dove la ricorrente ottiene il punteggio massimo.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e annulla gli atti impugnati, a eccezione del disciplinare di gara. La nuova valutazione della Commissione non potrà tenere conto delle parti dell’offerta tecnica eccedenti i limiti. Non si statuisce sulla reintegrazione in forma specifica né sull’inefficacia, non essendo il contratto ancora stipulato. Le spese sono liquidate a carico di ciascuna delle parti soccombenti.
Nota della Redazione
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