Silenzio-rigetto sulla sanatoria edilizia e riespansione dell’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 132 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di manufatti abusivi costituisce atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non ne determina l’annullamento, ove il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato e il privato non alleghi elementi idonei a dimostrare una differente conclusione dell’azione amministrativa. Il provvedimento con cui l’Amministrazione sospende in via di autotutela l’efficacia dell’ordine di demolizione in attesa della definizione dell’istanza di accertamento di conformità cessa di produrre effetti alla scadenza del termine assegnato. Decorso tale termine senza pronuncia sull’istanza, si forma il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente riespansione della misura sanzionatoria già adottata. La censura avverso l’ordine di demolizione fondata sulla pendenza della sanatoria diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Con ordinanza dirigenziale del 27 febbraio 2018, il Comune ha ingiunto al ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione dei manufatti abusivi realizzati su un terreno distinto in catasto. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 3, 7 e 8, l. n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, avendo presentato in data 20 febbraio 2018 domanda di accertamento di conformità sulle stesse opere.

Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima disposto, con ordinanza del 26 giugno 2018, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla conclusione del procedimento di sanatoria e comunque non oltre 180 giorni dalla notifica. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 l’Amministrazione ha evidenziato l’avvenuta formazione del silenzio-diniego sull’istanza, non impugnato dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta omissione dell’avviso di avvio del procedimento. Il Tribunale lo ritiene infondato sotto un duplice profilo. Da un lato, gli atti repressivi degli illeciti edilizi hanno carattere di atto dovuto e vincolato, cosicché opera la regola dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990 sull’invalidità non annullabile del provvedimento vincolato. Dall’altro, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che l’apporto procedimentale avrebbe potuto condurre a una differente conclusione. Il Collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti conformi del medesimo TAR Lazio, sezione staccata di Latina.

Quanto al secondo ordine di censure, il Tribunale rileva che l’ordinanza di sospensione in autotutela del 26 giugno 2018 non è stata impugnata dal ricorrente. Il termine di sospensione dell’efficacia del provvedimento è ormai abbondantemente decorso, anche assumendo come dies a quo il 12 agosto 2019, data di deposito in giudizio dell’ordinanza, della quale non consta l’avvenuta notifica.

Da tale rilievo il Collegio trae la conseguenza che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, deve ritenersi ormai formato e consolidato il silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità presentata il 20 febbraio 2018. Il Tribunale qualifica espressamente tale silenzio come atto tacito di reiezione, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa, tra cui un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e pronunce del Cons. Stato, sez. V, nonché di diversi TAR.

Ne discende la riespansione dell’efficacia della misura sanzionatoria già deliberata. Il secondo motivo è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno la pendenza del procedimento di sanatoria che ne costituiva il presupposto. Il ricorso è quindi accolto in parte come infondato e in parte come improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio in ragione dei giusti motivi ravvisati dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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