Vincolo espropriativo decennale caducato per illegittimità costituzionale sopravvenuta (TAR Trentino-Alto Adige n. 288 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione provinciale che fissa in dieci anni il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio travolge il provvedimento urbanistico che a quella disposizione ha dato applicazione. Il giudice amministrativo annulla l’atto nella parte in cui ha assoggettato l’area al vincolo per la durata illegittima, anziché per quella quinquennale conforme a Costituzione. Il petitum relativo alla durata è distinto e separato dalla questione di legittimità costituzionale, e la relativa decisione resta riservata al giudizio a quo. Il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, che ha statuito sull’an e non sulla durata, non preclude l’annullamento nei termini indicati dal Giudice delle leggi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria tavolare di un compendio immobiliare in Bolzano, impugnava la delibera della Giunta provinciale con cui era stata approvata la modifica d’ufficio al piano urbanistico comunale. La variante trasformava l’area da zona residenziale A2 – Centro storico a zona per attrezzature pubbliche sovracomunali, per la realizzazione del nuovo museo archeologico dell’Alto Adige.

Con il quinto motivo la società eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della L.P. n. 9/2018, che prevedeva un vincolo espropriativo di dieci anni anziché dei cinque previsti dalla normativa nazionale. Il TAR, con sentenza non definitiva, rigettava i primi quattro motivi e rimetteva la questione alla Corte costituzionale, che dichiarava l’illegittimità della norma nella parte in cui fissava il termine in dieci anziché cinque anni. Riassunto il giudizio, la causa giungeva in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del dictum del Giudice delle leggi e ne trae la conseguenza sul piano del provvedimento impugnato. La norma dichiarata incostituzionale costituiva la base legale della durata impressa al vincolo: caduta quella, viene meno il fondamento dell’assoggettamento dell’area al vincolo decennale.

Il TAR qualifica la durata illegittima come il risvolto patologico derivante dall’applicazione in concreto di una disposizione generale e astratta contrastante con la Costituzione. Da qui la necessità di annullare il provvedimento nella parte in cui ha determinato l’assoggettamento a un vincolo di dieci anziché di cinque anni.

La resistente opponeva il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva. Il Collegio respinge l’argomento: il thema decidendum residuo riguarda esclusivamente la durata del vincolo, profilo che la precedente statuizione non ha toccato, essendosi essa fermata all’an. Il giudicato rileva solo per l’allocazione delle spese di lite, per le quali il TAR si era espressamente riservato.

Il Collegio richiama la motivazione della Corte cost. n. 37 del 2025, che aveva già riconosciuto la permanenza, nel processo principale, di un petitum separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale. Su questa base l’interesse alla decisione resta integro e l’annullamento opera nei limiti indicati.

Quanto alle spese, il TAR ne dispone la compensazione ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., valorizzando la peculiarità della vicenda, definita solo all’esito del giudizio costituzionale, e la parziale soccombenza della ricorrente sui motivi già rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 200 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *