Emersione ex art. 103 d.l. 34/2020: presupposto la disoccupazione dello straniero (TAR Emilia-Romagna n. 709 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 presuppone che lo straniero, titolare di titolo di soggiorno scaduto, versi in stato di disoccupazione e abbia svolto attività lavorativa nei settori indicati antecedentemente al 31 ottobre 2019. La regolare prestazione di attività lavorativa al momento dell’istanza esclude l’accesso alla misura, non essendo configurabile alcuna sanatoria per rapporti di lavoro già regolari. Il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è dovuto anche nei procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno, ma la sua omissione non invalida il provvedimento quando questo è del tutto vincolato per carenza dei presupposti, operando l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero già titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto il 30 marzo 2020, ha presentato in data 10 agosto 2020 istanza di rilascio del permesso ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020. La Questura di Bologna ha respinto l’istanza rilevando che lo straniero, alla data della domanda, prestava attività lavorativa come aiuto cuoco con contratto a tempo indeterminato sottoscritto nel 2018, dopo un precedente rapporto come badante svolto tra il 2009 e il 2010.

Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico alla Prefettura di Bologna, che lo ha confermato. Ha quindi impugnato il provvedimento prefettizio davanti al TAR, deducendo l’insussistenza del requisito della disoccupazione nelle norme richiamate e la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e richiama la propria precedente pronuncia (Tar Bologna, sez. I, 20 luglio 2021, n. 721), facendo proprie le argomentazioni ivi svolte. La norma invocata disciplina due fattispecie distinte: il comma 1 regola l’emersione dal lavoro irregolare, il comma 2 consente la temporanea permanenza in Italia degli stranieri in attesa di occupazione che hanno svolto attività lavorativa nei settori agricolo o domestico prima del 31 ottobre 2019.

Il ricorrente, pacificamente titolare di un contratto di lavoro regolare, non può accedere al permesso di cui al comma 2, che presuppone proprio lo stato di disoccupazione dello straniero. Parimenti non ricorrono i presupposti della sanatoria del comma 1, funzionalmente collegata all’emersione dal lavoro irregolare, nella specie del tutto mancante. Il Collegio richiama in senso conforme TAR Marche n. 758 del 24.11.2023.

Sulla censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990, il TAR riconosce che nei procedimenti volti al rilascio del permesso di soggiorno non può negarsi l’applicazione dell’istituto partecipativo del preavviso di diniego, richiamando T.A.R. Campania, sez. VI, n. 2093 del 01.06.2020. Il provvedimento impugnato appare però del tutto vincolato per la riscontrata carenza dei presupposti tipici, sicché il vizio risulta privo di capacità invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, come affermato da T.A.R. Lombardia, sez. IV, n. 2147 del 12.11.2020.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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