Limiti agli esercizi di ottica e SCIA consolidate al momento del diniego (TAR Sicilia n. 887 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi avviati ad istanza di parte la legittimità del provvedimento finale si valuta alla stregua della disciplina vigente al momento della sua adozione, dovendo l’Amministrazione tenere conto delle sopravvenienze normative intervenute nel corso del procedimento. Le segnalazioni certificate di inizio attività presentate prima dell’entrata in vigore della normativa regionale che introduce i limiti agli esercizi di ottica si consolidano decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990, senza che l’inerzia dell’Amministrazione possa essere recuperata. Il terzo che intenda contestare una SCIA altrui ha l’onere di sollecitare tempestivamente le verifiche e, in caso di inerzia, può esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio-inadempimento. Il contingentamento degli esercizi di ottica opera su base comunale e non entro il solo centro urbano.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa di ottica presenta in data 27 giugno 2024 una segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di un negozio nel Comune di Acireale, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Comune, con nota del 6 agosto 2024, nega l’assentimento rilevato il raggiungimento del numero massimo di licenze consentite, includendo nel computo un esercizio sito in un centro commerciale inizialmente non considerato e le segnalazioni presentate da due concorrenti in data 28 e 29 marzo 2024.

Il ricorrente impugna la nota e, ove occorra, la successiva nota del 16 settembre 2024 di integrazione della motivazione. Deduce l’applicazione retroattiva della legge regionale n. 7/2024, l’omessa verifica dei requisiti di distanza e dell’effettivo avvio delle attività concorrenti, nonché l’influenza esercitata dalla nota di un’associazione di categoria. I controinteressati eccepiscono l’inammissibilità per carenza di interesse e contestano nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto l’esame delle censure proposte dal controinteressato in via di mera difesa, in quanto avrebbero dovuto essere introdotte con ricorso incidentale o con autonoma impugnazione. Passa quindi alla disciplina sostanziale e ritiene corretta l’applicazione, da parte del Comune, dell’art. 4 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 7, entrata in vigore il 5 aprile 2024.

Il principio cardine è il tempus regit actum: la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato su istanza di parte si valuta con riferimento alla disciplina vigente al tempo dell’adozione dell’atto finale. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 5260 del 2020, Cons. Stato, sez. IV, n. 8609 del 2023 e Cons. Stato, sez. IV, n. 6848 del 2024, secondo cui le sopravvenienze, di fatto e di diritto, rilevano durante la fase procedimentale che va dalla presentazione dell’istanza all’emanazione del provvedimento conclusivo.

Da ciò deriva che le segnalazioni dei controinteressati, presentate il 28 e 29 marzo 2024, si sono consolidate decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, cioè il 4 giugno 2024. L’Amministrazione, provvedendo sulla successiva istanza del ricorrente, ha perciò legittimamente computato tali licenze ai fini del raggiungimento del limite massimo di dieci esercizi, calcolato sulla popolazione residente di 50.980 abitanti.

Il Collegio richiama poi l’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990: il terzo che contesti la SCIA altrui deve sollecitare le verifiche e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio. Il ricorrente si è attivato con istanza di accesso solo il 14 agosto 2024, oltre il termine utile, quando gli effetti delle segnalazioni erano ormai consolidati. Le censure avverso le SCIA e i requisiti degli esercizi concorrenti sono pertanto inammissibili.

La nota dell’associazione di categoria, benché richiamata nel provvedimento, non assume rilievo decisivo, avendo il Comune provveduto sulla base della normativa applicabile. Infine, il contingentamento opera sull’intero territorio comunale e non sul solo centro urbano, sicché l’esercizio ubicato in periferia va computato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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