Limite di età nei concorsi di polizia e specificità dei motivi d’appello (Cons. Stato n. 5961 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. impone all’appellante di contestare puntualmente le ragioni della sentenza gravata: la mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo è inammissibile, avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae. Nel merito, la fissazione di un limite massimo di età per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato non è irragionevole né discriminatoria, purché proporzionata alle funzioni essenzialmente operative del ruolo. L’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997 consente deroghe ai limiti di età connesse alla natura del servizio; l’art. 3, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 216/2003 fa salve le disposizioni in materia di sicurezza pubblica e ordine pubblico, in coerenza con il considerando 18 della direttiva 2000/78/CE.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il bando per il conferimento di 1148 posti di agente di Polizia di Stato, nella parte in cui escludeva dalla partecipazione quanti avessero compiuto trenta anni. Il TAR Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 11988 del 2023, aveva respinto il ricorso, ritenendo ragionevole il limite anagrafico in rapporto alla delicatezza delle mansioni operative.

Proponeva appello il solo ricorrente soccombente, riproponendo integralmente i motivi di primo grado: violazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, della direttiva 2000/78/CE e del d.lgs. n. 216/2003, oltre a disparità di trattamento e contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara l’appello inammissibile. L’atto, pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una parte critica che confuti l’iter argomentativo della sentenza gravata. Nella specie il gravame non si confronta con le statuizioni reiettive del TAR e si limita a ripetere il ricorso: tecnica incompatibile con l’onere di specificità, a fronte della natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello.

In via aggiuntiva, il Collegio ritiene l’impugnazione comunque infondata nel merito, richiamando per relationem i precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.. L’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997 consente deroghe ai limiti di età connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione; il d.m. n. 115/1999, vigente ratione temporis, fissa per gli agenti il limite di trenta anni, cui il bando dà mera applicazione.

La fissazione di limiti anagrafici nei reclutamenti delle forze di polizia risponde all’esigenza di assicurare nel tempo determinati requisiti fisici. Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilirli, purché non arbitrari o irragionevoli: il limite appare proporzionato alle mansioni prettamente operative, anche perché per la figura non si richiede un lungo iter formativo specialistico, bensì il solo diploma di scuola secondaria di I grado. Diverso è il caso deciso dalla Corte costituzionale n. 262/2022, relativo a un concorso per funzioni tecnico-scientifiche.

Nessun contrasto con il diritto eurounitario. Secondo la CGUE, causa C-304/21, VT, il limite è ammissibile se le funzioni sono essenzialmente operative o esecutive e il possesso di capacità fisiche particolari è requisito essenziale e determinante, come confermato dalle cause C-258/15 e C-229/08. Il giudice di ultima istanza può omettere il rinvio pregiudiziale ricorrendo la teoria dell’atto chiaro, secondo C-283/81, Cilfit e C-561/19, Consorzio Italian Management. Nessuna liquidazione delle spese, per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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