Limiti del giudicato e ottemperanza: la motivazione non vincola la PA (TAR Trentino-Alto Adige n. 145 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il perimetro del giudicato e dei conseguenti effetti conformativi si individua sulla base del petitum dedotto nel giudizio di cognizione, del provvedimento ivi impugnato e dei vizi in quella sede fatti valere. La circostanza che la motivazione della sentenza affronti una questione giuridica non significa che essa sia stata decisa: se il passaggio argomentativo serve solo a dimostrare la natura discrezionale del provvedimento e l’essenzialità della comunicazione dei motivi ostativi, la questione resta estranea al giudicato. L’amministrazione che, dopo l’annullamento per vizio procedurale, rinnova il procedimento comunicando i motivi ostativi e motiva il nuovo diniego non viola l’effetto conformativo, e la relativa ottemperanza è inammissibile nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Sindaco del Comune di St. Ulrich l’unbedenklichkeitserklärung per la cancellazione del vincolo di convenzionamento gravante sui posti auto interrati, distinti ai mappali 2-29 della p.ed. 2172, imposto ai sensi dell’art. 79 L.G. n. 13/1997. Il diniego veniva annullato con la sentenza n. 273/2024 del medesimo TAR, depositata il 18.11.2024, per la sola mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 11-bis L.G. n. 17/1993, con assorbimento degli altri motivi.
Il Comune riapriva il procedimento, comunicava i motivi ostativi con nota del 28.11.2024 e, valutate le osservazioni della società, respingeva nuovamente l’istanza con provvedimento del 20.01.2025. La società proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità del nuovo diniego per violazione del giudicato, in via subordinata l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nel rapporto tra giudicato e motivazione della sentenza. La ricorrente sosteneva che la sentenza n. 273/2024, laddove affermava che il convenzionamento è previsto dalla legge «solo per le abitazioni e non anche per i garage e i posti auto», avesse già risolto la questione di merito, imponendo all’amministrazione di cancellare il vincolo.
Il TAR respinge la tesi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa citata dalla resistente, per cui il perimetro del giudicato si determina in base al petitum e ai vizi dedotti, il Collegio osserva che nella specie il ricorso era stato accolto esclusivamente per il vizio procedurale della mancata comunicazione dei motivi ostativi, mentre i motivi di merito erano stati espressamente dichiarati assorbiti.
Il passaggio sulla convenzionabilità dei garage, pertanto, non costituisce statuzione sul merito. Esso serviva unicamente a dimostrare che il provvedimento non era a contenuto vincolato, ma espressione di discrezionalità, e che quindi l’omessa comunicazione doveva condurre all’annullamento senza possibilità di sanatoria processuale ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La questione se i garage debbano restare convenzionati resta quindi aperta e affidata alla valutazione amministrativa.
Ne consegue che il Comune, comunicati i motivi ostativi e motivato il nuovo diniego del 20.01.2025, ha correttamente dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente non può invocare la motivazione per estrarne un effetto conformativo che il decisum non contiene: la sola lettura dell’apparato argomentativo non integra il titolo dell’ottemperanza, e i profili di illegittimità dedotti in via subordinata appartengono al giudizio di annullamento.
Il TAR dichiara pertanto l’ottemperanza infondata, dispone la conversione del rito in ordinario ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e fissa l’udienza pubblica dell’08.10.2025 per la trattazione dell’impugnazione, rinviando al definitivo la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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