Concessioni demaniali, proroga tecnica impugnabile solo con atto applicativo (TAR Lazio n. 311 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse concreto e attuale, il ricorso proposto avverso la delibera con cui il Comune dispone la proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, allorché il ricorrente non sia titolare di una concessione riconducibile a tale uso e non vi sia stato, nei suoi confronti, alcun provvedimento espresso di diniego o di fissazione della scadenza del titolo. L’interesse all’accertamento della normativa applicabile sorge solo quando l’amministrazione lo contesti con un atto impugnabile. La proroga disposta in via generale non lede la posizione di chi non rientra nel novero dei destinatari, restando la relativa istruttoria affidata alla fase procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente sostiene di essere titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2006 dalla Capitaneria di Porto, avente ad oggetto l’occupazione di un’area per mantenervi una gru semovente destinata all’alaggio di imbarcazioni in riparazione. Si tratta, secondo la prospettazione attorea, di concessione “ad altri usi” e non di concessione di servizi ai fini delle norme sul demanio marittimo e della direttiva comunitaria.

La società impugna la determina comunale n. 2722 del 30.12.2023 e la presupposta deliberazione di Giunta n. 104 del 29.12.2023, con cui il Comune ha prorogato la scadenza delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo in essere. Adduce di aver partecipato alla procedura con istanza del 22.12.2020 e lamenta l’illegittimità degli atti generali. Il Comune si costituisce e rappresenta che la posizione della ricorrente è ancora sub iudice, non essendo stato apposto alcun timbro di estensione temporale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di definire la controversia con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., avendo dato atto alle parti, ex art. 73 c.p.a., della possibile declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.

La questione centrale è di natura processuale. Gli atti impugnati hanno ad oggetto le disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, adottate dal Comune per adeguarsi alle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021. Queste ultime hanno sancito la disapplicazione della normativa interna che, nel tempo, ha introdotto proroghe automatiche delle concessioni, da ultimo estendendone la validità sino al 2033.

La ricorrente, tuttavia, non rientra stabilmente tra i destinatari di tale disciplina. Il Comune ha chiarito di aver proceduto alla pubblicazione dell’avviso per errore, indotto dalla mole delle istanze, e di non aver apposto sulla concessione in questione il timbro di estensione temporale al 2033. La concessione risulta ancora in istruttoria, non essendo stata classificata ad uso turistico-ricreativo, con verifica in corso circa l’eventuale trasformazione del titolo da “altri usi” a uso turistico.

Ne deriva che l’interesse della ricorrente a contestare la proroga o la sua revoca non è concretamente attuale. Manca, in particolare, un provvedimento espresso sulla scadenza del titolo e sulla possibilità di riconversione. La Corte esclude anche che l’interesse all’accertamento della normativa applicabile possa ritenersi sussistente, in assenza di una contestazione dell’amministrazione tradottasi in un atto impugnabile.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate e la sentenza è affidata all’autorità amministrativa per l’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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