POS commissariale non è lesivo né elude il giudicato (TAR Molise n. 211 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Commissario ad acta che approva il Programma Operativo Sanitario triennale per il rientro dal disavanzo sanitario è atto amministrativo programmatorio generale, recante misure di macro-organizzazione e razionalizzazione del servizio sanitario regionale. Le sue previsioni, in quanto generali e aggregate, non producono di norma alcuna lesione attuale e concreta nella sfera giuridica dei singoli operatori accreditati. Le censure che presuppongono l’efficacia direttamente lesiva dell’atto sono perciò inammissibili per carenza originaria dell’interesse al ricorso, potendo la lesione emergere solo dai provvedimenti attuativi di budget. Il giudicato amministrativo di annullamento di un precedente POS non è invocabile a fronte del nuovo programma relativo a un diverso arco temporale, non essendo il medesimo potere amministrativo riesercitato. Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990, i diritti partecipativi non si applicano agli atti di programmazione, tanto più in presenza del potere vincolato del commissario.
Il Fatto
Più strutture sanitarie private accreditate operanti in Molise impugnavano davanti al TAR Molise il decreto del Commissario ad acta n. 94 del 9 settembre 2021, con cui era stato approvato il Programma Operativo Sanitario per il triennio 2019-2021, e il relativo allegato.
Le ricorrenti lamentavano la violazione dei diritti partecipativi, il difetto di istruttoria per mancata ricognizione del fabbisogno di salute, l’illogicità delle limitazioni su budget, posti letto e mobilità extraregionale. Alcune deducevano l’elusione dei giudicati resi sul precedente POS 2015-2018 e sul DCA di budget. Due società censuravano inoltre il mancato recepimento del piano COVID-19 e l’illegittimità derivata da atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riuniva i ricorsi e dichiarava inammissibili, ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., le memorie di replica depositate dall’Avvocatura il 5 gennaio 2024, perché illecite repliche a fronte di nessuna memoria avversaria, con violazione del contraddittorio. Nel merito, il Tribunale qualificava il POS come atto programmatorio generale, richiamando i propri precedenti n. 76/2024 e n. 168/2023.
Da tale natura derivava l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure sulla partecipazione e sull’istruttoria: la lesione è solo futura e incerta e potrà emergere nei DCA applicativi, non impugnati. Quanto ai tetti di spesa, la tabella del POS esponeva dati solo aggregati e ricognitivi, senza rifrazione sul singolo operatore; i provvedimenti di budget sono l’atto lesivo.
Analoga conclusione per la previsione dei 1.032 posti letto complessivi e per la mobilità attiva: si tratta di indicazioni sommarie, prive di valenza lesiva autonoma.
Il Tribunale escludeva poi l’elusione del giudicato. Le sentenze nn. 140 e 147 del 2021 riguardavano il ciclo 2015-2018, mentre il POS 2019-2021 è espressione di un diverso potere di programmazione, in diverso contesto temporale. Le sentenze nn. 85, 89, 92, 93, 94, 95, 99 e 100 del 2021, non ancora passate in giudicato e vertenti sul budget annuale, non erano estensibili, al più rilevando in sede di ottemperanza.
La sotto-censura sull’erroneità dei presupposti violava il criterio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 2, cod. proc. amm.. Le doglianze sul piano COVID-19 e sull’illegittimità derivata erano inammissibili e infondate; il motivo sull’estromissione dalla rete ictus era generico, risultando peraltro che il POS vi includeva la struttura. Infondato l’ultimo motivo, non sussistendo obbligo di vagliare richieste individuali. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.