Liquidazione compensi ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002 dimezzati ex art. 130: parametro sui valori medi, fascia “indeterminabile-complessità bassa” (TAR Calabria decreto collegiale n. 1395 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che opera nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’«impegno professionale». Il compenso spettante al difensore è dimezzato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. Quando la fase cautelare non ha richiesto un’attività complessa e non è stata svolta attività istruttoria, lo scaglione va individuato nella fascia di valore “indeterminabile-complessità bassa” e, per ogni voce di attività, la determinazione del compenso può essere prossima al minimo.
Il Fatto
Una parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione, aveva conferito mandato difensivo a un avvocato per resistere in un giudizio amministrativo innanzi al TAR Calabria, introdotto nei confronti del Comune di Botricello. Il difensore, conclusa la fase cautelare del giudizio, depositava in data 6 luglio 2026 istanza di liquidazione dei compensi e delle spese per l’attività prestata, senza allegare sopravvenienze che avessero modificato gli originari presupposti per l’ammissione al beneficio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, era pertanto chiamato a pronunciarsi, in composizione collegiale, sull’istanza di liquidazione avanzata dal difensore.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’«impegno professionale», nonché dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, il quale, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dispone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori.
Il Tribunale ha quindi valutato la concreta consistenza dell’attività difensiva espletata nella fase cautelare, rilevando che la stessa non aveva richiesto un’attività complessa e che non era stata svolta attività istruttoria. Tali circostanze hanno indotto il Collegio a ritenere che l’individuazione dello scaglione dovesse essere operata nella fascia di valore “indeterminabile-complessità bassa” e che, per ogni voce di attività, la determinazione del compenso potesse essere prossima al minimo.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di dover liquidare in complessivi € 1.417,00 i compensi spettanti all’avvocato istante, oltre spese generali e accessori come per legge, per il giudizio in esame. Il provvedimento, con dispositivo di accoglimento dell’istanza, è stato depositato presso la segreteria della Sezione, con contestuale ordine di comunicazione alla parte istante.
Il Collegio ha infine disposto, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, che la Segreteria procedesse all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Nota della Redazione
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