La liquidazione per fasi impone di includere l’attività istruttoria anche in “funzione negativa” (Cass. civ. Sez. 2 n. 14714 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice è tenuto a liquidare i compensi dell’avvocato in modo distinto per ciascuna fase del giudizio ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2014, indicando la tariffa applicata. L’esclusione della fase istruttoria è illegittima, poiché la relativa voce include anche le attività svolte “in funzione negativa”, ossia quei provvedimenti da cui si desume la non necessità di procedere ad istruzione. Ai fini della liquidazione dei compensi per il procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, trova applicazione la Tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, atteso il carattere contenzioso del procedimento.
Il Fatto
A seguito di un precedente giudizio di cassazione, la Corte d’Appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta dai ricorrenti per la violazione del termine ragionevole del processo, condannando il Ministero della giustizia al pagamento di una somma e alla rifusione delle spese di lite. La liquidazione delle spese, relativa alle fasi di merito e di riassunzione, era stata tuttavia effettuata dal giudice del rinvio senza riconoscere la voce relativa alla fase istruttoria.
Avverso tale decreto, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, la violazione delle norme in materia di liquidazione dei compensi professionali, sostenendo in particolare l’illegittimità dell’esclusione della fase istruttoria e la mancata distinzione dei compensi per le diverse fasi del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la mancata liquidazione dei compensi in modo distinto per fasi e per ogni grado di giudizio. La censura è stata ritenuta infondata, poiché il decreto impugnato aveva liquidato le spese separatamente per ciascuna fase, rispettando il criterio imposto dall’art. 4, punto 5, del D.M. n. 55/2014.
È risultato, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata inclusione della fase istruttoria nella liquidazione delle spese per i giudizi di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il procedimento per l’equa riparazione ha natura contenziosa e, pertanto, la liquidazione dei compensi deve avvenire in base alla Tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, richiamando sul punto i propri precedenti, tra cui Cass. Sez. 2, n. 8818/2018.
Quanto alla fase istruttoria, la Suprema Corte ha precisato che l’esclusione di tale fase viola l’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014. Questa disposizione include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento delle prove, come le richieste di prova e le memorie, nonché l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati “in funzione dell’istruzione”. In tale ultima nozione rientrano, ad avviso della Corte, anche quei provvedimenti che escludono la necessità di procedere ad istruzione, trattandosi di una funzione negativa, secondo quanto già chiarito da Cass. n. 20993/2020.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva liquidato alla parte ricorrente compensi inferiori ai minimi tabellari per le due fasi di merito, avendo omesso di conteggiare la fase istruttoria. Conseguentemente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rifiquidando le spese per ciascuna fase di merito e condannando il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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