Obbligo di indennizzo in capo al beneficiario dell’espropriazione anche in caso di delega (Cass. civ. Sez. 1 n. 14710 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo è, di regola, il beneficiario dell’espropriazione come risultante dal decreto ablatorio. Tale obbligo grava su un soggetto diverso solo se dal decreto stesso emerga che, in forza di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna, sia stato conferito ad esso il potere di procedere all’acquisizione delle aree e di curare direttamente, agendo in nome proprio e per conto dell’espropriante, le procedure espropriative, oltre che di provvedere al pagamento delle indennità dovute. L’aumento del dieci per cento dell’indennità, previsto dall’art. 37, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001, deve essere applicato dal giudice in via automatica, allorché emerga dagli atti la presenza dei relativi presupposti, senza che rilevi la formulazione dell’istanza in un atto successivo al ricorso introduttivo. In materia di liquidazione delle spese di lite, per i compensi determinati applicando il d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 38/2018, il giudice non può scendere al di sotto del minimo di tariffa previsto per lo scaglione di riferimento.
Il Fatto
La società espropriata aveva ottenuto, in sede di opposizione alla stima, la liquidazione di un indennizzo per l’esproprio di terreni, con condanna della sola società delegata dal Comune all’attuazione del piano, e non anche dell’ente territoriale, al pagamento della somma. La società espropriata proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme in materia di espropriazione per non essere stato ritenuto il Comune, quale beneficiario dell’ablazione, obbligato in solido al pagamento dell’indennità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’ordinanza impugnata per non aver fatto buongoverno del principio secondo cui, in caso di delega del potere espropriativo, l’obbligo di pagamento dell’indennizzo grava sul beneficiario dell’espropriazione indicato nel decreto ablatorio. La Corte ha precisato che la conclusione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la responsabilità del Comune pur avendo accertato che questi era il beneficiario del trasferimento, non risultava aderente all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia. Ha altresì chiarito che il successivo trasferimento dei suoli dal Comune alla società delegata, previsto dalle convenzioni, non vale a concentrare solo su quest’ultima l’obbligo di pagamento dell’indennizzo, trattandosi di un trasferimento pattizio che doveva avvenire a procedimento espropriativo concluso.
La Corte ha, invece, dichiarato inammissibili i motivi di ricorso concernenti la consulenza tecnica d’ufficio, in quanto volti a censurare le valutazioni dei consulenti e non la decisione, nonché fondati su una premessa — l’utilizzo del metodo sintetico-comparativo — sconfessata dalla stessa ordinanza impugnata, che aveva adottato il metodo analitico-ricostruttivo. È stato precisato che l’eventuale scadenza del termine assegnato ai consulenti non determina di per sé la nullità dell’elaborato peritale e che le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare, pur essendo valori di larga massima, sono pacificamente utilizzabili dal giudice.
La Corte ha accolto il quinto motivo, affermando che l’aumento del dieci per cento dell’indennità, previsto dall’art. 37, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001, deve essere riconosciuto in via automatica dal giudice quando ne ricorrano i presupposti, senza dare rilievo alla circostanza che la relativa istanza sia stata formulata in una memoria successiva al ricorso introduttivo. Ha, inoltre, escluso che il principio enunciato da un precedente di legittimità, relativo al caso in cui l’espropriato avesse volontariamente accettato l’indennità provvisoria, fosse applicabile alla fattispecie in esame.
L’ultimo motivo accolto concerne la liquidazione delle spese di lite: la Corte ha cassato la pronuncia sul punto, in quanto il compenso liquidato dalla Corte territoriale risultava inferiore al minimo tariffario previsto dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, pari a euro 10.060,00, essendo ormai precluso al giudice, dopo le modifiche introdotte dal d.m. n. 38/2018, scendere al di sotto di tale soglia. La Corte ha, infine, rigettato o dichiarato inammissibili le restanti doglianze, concernenti la compensazione delle spese e la valutazione di elementi fattuali rimessi al merito.
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Nota della Redazione
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