Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e iniquità della penalità di mora (TAR Sicilia n. 2511 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario non impugnata, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’ente debitore e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: va respinta quando, per la modestia del credito e il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, risulta manifestamente iniqua. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, non è condizione di ammissibilità, ma presupposto dell’inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice di Pace, accogliendo il loro ricorso, ha annullato un verbale e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 123,00 oltre oneri accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Notificato il titolo esecutivo, il Comune non ha adempiuto nel termine di centoventi giorni previsto dalla normativa in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L’ente non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza oggetto di esecuzione è del giudice ordinario e non è stata impugnata, come attestato dalla documentazione in atti: ricorre quindi l’ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per i provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato.
Sono poi scrutinati i presupposti processuali. Il Tribunale ritiene rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito del ricorso, il termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è documentata la notificazione della sentenza al Comune in data 25 luglio 2024: il termine di adempimento spontaneo era dunque ampiamente decorso.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento, il Collegio riconosce in capo all’ente l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ordina pertanto al Comune di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel segretario comunale di altro ente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Comune, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il compenso del commissario, ove necessario, sarà liquidato con separato decreto a carico dell’ente inottemperante, previa presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio la ritiene manifestamente iniqua, avuto riguardo alla modestia del credito e al tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo e dal suo passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in euro 300,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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