Promozione per merito straordinario: sindacato limitato a illogicità e travisamento (TAR Puglia n. 1372 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato costituisce una deroga alle regole ordinarie di accesso alle qualifiche e si fonda su un’amplissima discrezionalità amministrativa, tanto più estesa quanto più elevato è il livello della ricompensa. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto al travisamento dei fatti e alla macroscopica illogicità, senza sostituzione della valutazione tecnica dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 335/1982 le fattispecie legittimanti sono due: il conseguimento di eccezionali risultati nell’esercizio delle funzioni ovvero l’aver corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Il soccorso prestato fuori dal servizio non integra la prima ipotesi, e la chiusura della valvola del gas all’esterno dell’immobile, in assenza di concreto rischio per la vita, non integra la seconda.

Il Fatto

Un Vice Ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio, interveniva in occasione di un incendio sviluppatosi in un immobile di Gallipoli. Chiudeva personalmente l’alimentazione del gas metano e cooperava al salvataggio di una donna rimasta intrappolata nell’appartamento. Il Questore, esaminata la documentazione, gli attribuiva un premio in denaro, senza avviare il procedimento per la promozione per merito straordinario.

Il dipendente impugnava la nota questorile, deducendo la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 335/1982 e dell’art. 68 d.P.R. n. 782/1985, l’erronea applicazione della circolare esplicativa del 15 aprile 2020, il difetto di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria. Chiedeva l’annullamento, il riesame dei fatti e il risarcimento dei danni. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità richiamando l’orientamento secondo cui l’attività di valutazione dei presupposti della promozione è ampiamente discrezionale e sindacabile per travisamento dei fatti o macroscopica illogicità (Cons. Stato n. 716 del 2022). Il privato interessato è pertanto titolare di una posizione di interesse legittimo, tutelabile con l’azione di annullamento (TAR Lazio n. 9249 del 2014).

Nel merito, il ricorso è infondato. La ricostruzione normativa muove dall’art. 73 d.P.R. n. 335/1982, che disciplina due fattispecie distinte: il compimento di operazioni di servizio di particolare importanza con prova di eccezionale capacità, ovvero la sottoposizione a grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Il Collegio richiama il parere del Cons. Stato n. 930/2020: la promozione per merito straordinario deroga alle disposizioni sul pubblico impiego ed è di stretta interpretazione, richiedendo livelli di eccezione ulteriori rispetto alla professionalità, allo sprezzo del pericolo e allo spirito di abnegazione. Aumentando la discrezionalità tecnica, diminuiscono le possibilità del sindacato giurisdizionale, come ribadito da Cons. Stato n. 6452 del 2018 e da TAR Lombardia n. 1785 del 2024.

Passando al caso concreto, il provvedimento questorile è congruamente motivato: riconosce le ottime competenze professionali, la cooperazione al salvataggio e il lustro arrecato all’immagine della Polizia. L’operazione di soccorso è però avvenuta al di fuori dei compiti d’istituto, con esclusione della prima fattispecie. Quanto al grave pericolo di vita, il ricorrente aveva chiuso la mandata del gas posta sul terrazzo, quindi all’esterno dell’appartamento, e l’incendio non era stato causato da una fuga di gas ma da un malfunzionamento di elettrodomestici.

La misura, appropriata sul piano precauzionale e tempestivo, non presenta connotati di straordinarietà rispetto ad analoghe situazioni emergenziali, né ha comportato un pericolo concreto per il dipendente. Il comportamento ha evidenziato professionalità e spirito di abnegazione, ma non ha attinto i livelli di eccezionalità e di reale rischiosità richiesti dalla norma per la concessione del beneficio. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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