La procura speciale generica è valida solo se incorporata materialmente al ricorso (TAR Lombardia n. 3749 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procura alle liti nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato e priva di elementi identificativi della controversia — parti, oggetto e autorità adita — non può ritenersi validamente apposta in calce al ricorso quando manca la congiunzione materiale tra i due documenti, essendo l’incorporazione il presupposto che consente di desumere la specificità del mandato dal contesto documentale unitario. La carenza del requisito di ammissibilità del ricorso, ove accertata dopo l’intervento chiarificatore dell’Adunanza Plenaria, non è sanabile mediante rinnovazione della procura, né è superabile con il rimedio dell’errore scusabile, istituto di stretta interpretazione che presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato l’Amministrazione a corrisponderle la somma di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa e la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
Il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2026, rilevava che la procura alle liti del 30 luglio 2025 era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non conteneva alcun elemento utile all’identificazione della controversia, assegnando alla parte un termine per il deposito di una nuova procura, previa concessione dell’errore scusabile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la questione dell’idoneità della procura alle liti, richiamando il requisito della specialità di cui all’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e la giurisprudenza che richiede l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti e dell’autorità adita. Ha quindi precisato che la procura “in calce” o “a margine” è valida anche se generica solo quando è materialmente incorporata al ricorso, sicché il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario. Tale presupposto, tuttavia, difetta nel caso in cui uno dei due documenti sia informatico e l’altro analogico, non potendosi configurare alcuna congiunzione fisica.
Quanto alla sanabilità del vizio, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui l’esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, inderogabilmente verificabile al momento della sua proposizione, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c. Ha altresì escluso la concedibilità dell’errore scusabile, essendo la questione ormai chiarita dall’intervento plenario e non ricorrendo una situazione di obiettiva incertezza.
Nel merito, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando il pagamento delle somme dovute nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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