Liquidazione del compenso al difensore con patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo: la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Liguria n. 999 del 01.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è disciplinata dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario e delle spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, diminuiti fino alla metà, tenuto conto dell’impegno professionale profuso. L’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, con riferimento specifico al processo amministrativo, prevede la dimidiazione dei compensi spettanti ai difensori. La liquidazione deve essere operata tenendo conto della natura della controversia, dell’impegno professionale richiesto e dell’esito del giudizio.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente, rappresentato e difeso da un avvocato, aveva impugnato dinanzi al TAR Liguria il provvedimento con cui la Prefettura di Savona aveva revocato il nulla osta all’ingresso in Italia, rilasciato su istanza del rappresentante della società datrice di lavoro. Nel corso del giudizio, il difensore era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione. La controversia era stata successivamente definita con sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. A seguito di tale esito, il difensore aveva presentato istanza in data 6.7.2026 per ottenere il decreto di pagamento degli onorari e delle spese per l’attività prestata nel giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha richiamato il quadro normativo di riferimento in materia di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato. L’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 affida all’autorità giudiziaria il compito di liquidare l’onorario e le spese al difensore, stabilendo che tale liquidazione avvenga nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con possibilità di diminuzione fino alla metà e comunque tenendo conto dell’impegno professionale effettivamente profuso dal difensore.

Il Collegio ha poi evidenziato che l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, nella parte relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, introduce un criterio specifico e più restrittivo, prevedendo la dimidiazione dei compensi spettanti ai difensori. Tale disposizione si pone come regola speciale rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 82, con la conseguenza che la liquidazione deve avvenire applicando il criterio del dimezzamento dei valori tariffari.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover procedere alla liquidazione considerando molteplici elementi: la natura della controversia, relativa alla revoca di un nulla osta all’ingresso in Italia di un lavoratore dipendente; l’impegno professionale richiesto al difensore per la trattazione della causa; la circostanza che il ricorso fosse stato definito con sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendosi pertanto giunti a una decisione nel merito. Alla luce di tali elementi, il Collegio ha liquidato all’avvocato istante, a titolo di onorari, diritti e spese per il grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare, la somma complessiva di euro 1500, oltre agli oneri di legge costituiti da spese generali nella misura del 15%, Cassa avvocati e IVA, quest’ultima dovuta solo se prevista in base al regime fiscale del difensore.

Il decreto è stato depositato presso la segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione alla parte istante, ed è stata disposta l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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