Rigetto dell’osservazione in area SIC e VAS prima dell’adozione: scelta di merito insindacabile e procedura non elusiva (TAR Marche n. 849 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a V.A.S. di una variante al piano regolatore generale, se svolta prima dell’adozione in conformità alle linee guida regionali, non determina alcuna elusione della valutazione ambientale strategica quando, all’esito dell’accoglimento delle osservazioni che introducono modifiche sostanziali, l’autorità competente ripeta lo screening sul piano modificato. Il rigetto di un’osservazione al piano fondato sulla localizzazione dell’area in un S.I.C. e sul contrasto con l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo costituisce scelta di merito dell’amministrazione, insindacabile dal giudice in assenza di palese illogicità. Non sussiste disparità di trattamento tra osservanti quando le osservazioni accolte, previo esame analitico, prevedono soluzioni alternative coerenti con le finalità della variante, mentre quella respinta ne è oggettivamente difforme.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area di circa 2.447 mq, destinata a zona E.1 “aree boscate”, presentava osservazione alla variante parziale al P.R.G. adottata dal Comune, chiedendo la modifica della destinazione in zona DT2 per realizzare un’area sosta camper a ridosso di una propria struttura ricettiva. Il Consiglio Comunale respingeva l’osservazione rilevando che l’intervento, insistendo su un lotto interno al S.I.C. “Selva di Castelfidardo”, avrebbe comportato incremento del carico urbanistico e consumo di suolo senza la previa acquisizione dei pareri di V.A.S. e di Valutazione di Incidenza.
La società impugnava le delibere di adozione e di adozione definitiva della variante, nonché le determinazioni provinciali di esclusione dalla V.A.S., deducendo l’illegittimità dello screening anticipato rispetto all’adozione definitiva, il difetto di motivazione del rigetto e la disparità di trattamento rispetto ad altre osservazioni accolte, di cui una presentata oltre i termini su indicazione dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che le norme procedimentali vanno applicate in modo non formalistico e che la normativa regionale, ratione temporis vigente, imponeva lo screening di V.A.S. prima dell’adozione dello strumento urbanistico. La determina di esclusione aveva tuttavia condizionato l’efficacia dell’esito all’eventuale introduzione di modifiche sostanziali conseguenti all’accoglimento delle osservazioni, imponendo all’amministrazione comunale il dovere di sottoporre all’autorità provinciale la variante modificata. Il rispetto di tale condizione, avvenuto con la successiva determina per le quattro osservazioni accolte, ha escluso ogni elusione della valutazione ambientale strategica, essendo lo spirito della disciplina pienamente rispettato.
Quanto alla motivazione del rigetto, il Collegio ha riconosciuto la formulazione non perfetta della controdeduzione, suscettibile di ingenerare l’equivoco che l’esito negativo fosse dipeso esclusivamente dalla carenza dei pareri. La ragione principale del diniego risiedeva, invece, nella localizzazione dell’area all’interno del S.I.C. e nel contrasto dell’intervento con l’obiettivo della variante di evitare ulteriore consumo di suolo per ogni singola proprietà. La conservazione della destinazione E.1 è stata qualificata come scelta di merito dell’amministrazione, insindacabile in assenza di palese illogicità, considerata anche la finalità di preservazione del sito di importanza comunitaria.
In relazione alla dedotta disparità di trattamento, il Tribunale ha rilevato l’assenza di situazioni fattuali sovrapponibili: le osservazioni accolte, a differenza di quella della ricorrente, prospettavano soluzioni alternative interne alla medesima destinazione urbanistica o coerenti con le finalità di riduzione del consumo di suolo. Quanto all’osservazione presentata oltre i termini, il Collegio ne ha escluso la strumentale utilizzazione, trattandosi di adeguamento a un parere favorevole condizionato interno alla zona B, mentre per l’area della ricorrente sarebbe mutata integralmente la disciplina urbanistica. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese in ragione della non impeccabile formulazione della controdeduzione.
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Nota della Redazione
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