Regressione tariffaria sanitaria, onere di notifica alle strutture controinteressate (Cons. Stato n. 4390 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale espressione di potere autoritativo, restando devolute al giudice ordinario le sole contestazioni sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Poiché la rideterminazione dell’importo assegnato a una struttura si riverbera sui saldi complessivi e impone una redistribuzione delle risorse entro il tetto di spesa, il ricorso avverso i provvedimenti di regressione va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture accreditate che hanno concorso al superamento del tetto, le quali assumono la veste di controinteressate. Il principio vale anche per il meccanismo regionale articolato per delibere-quadro, protocolli d’intesa e Tavolo tecnico paritetico.
Il Fatto
Una società titolare di un centro di diagnostica per immagini, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria locale, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le ha intimato il pagamento di una somma accertata a suo carico. Insieme alla nota sono state impugnate le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.
Il primo giudice, respinte le eccezioni di inammissibilità, ha accolto il ricorso e annullato gli atti, ritenendo illegittima la richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato sul limite temporale della ragionevolezza della regressione. L’azienda sanitaria ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto, in ordine logico, il difetto di giurisdizione e lo respinge. La sentenza impugnata ha correttamente applicato l’indirizzo della Sezione secondo cui la decisione sulle modalità di determinazione della regressione tariffaria costituisce espressione di potere autoritativo e appartiene alla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sottraendosi a tale giurisdizione le sole controversie sulla mera quantificazione e debenza delle somme.
La censura della ricorrente investiva la tempistica dell’esercizio del potere, ossia le modalità temporali di applicazione della regressione, compresa l’adozione delle delibere aziendali. Rileva la natura dell’atto e l’esistenza di un esercizio di potere autoritativo, non le censure articolate dalla parte. Le ordinanze delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, invocate dall’appellante, non hanno innovato sui criteri di riparto: riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di recupero, senza contestazione delle delibere a monte.
Il Collegio passa poi all’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica ad almeno un controinteressato e la ritiene fondata. L’orientamento consolidato della Sezione in materia di budget sanitario esige la notifica, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture accreditate: una rideterminazione in melius dell’importo si riverbera sui saldi complessivi e impone la redistribuzione delle risorse entro il tetto di finanziamento, con lesione potenziale delle altre strutture, titolari di un interesse oppositivo.
A conclusioni analoghe si perviene per la regressione tariffaria unica in Campania, il cui meccanismo, ancorato al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa aziendale per macroarea, si articola per delibere-quadro, protocolli d’intesa e contratti con le singole strutture, con fissazione del tetto per macroarea e non per singolo centro. Anche l’impugnazione del provvedimento di regressione è quindi suscettibile di pregiudicare l’interesse delle strutture che hanno contribuito al superamento del tetto.
Nella specie il ricorso di primo grado non è stato notificato a nessuna delle strutture interessate dai provvedimenti censurati come atti presupposti della nota, e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile; l’assorbimento dei restanti motivi consegue alla definizione in rito. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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