Prelievo latte, interruzione della prescrizione anche nel giudizio promosso dal debitore (Cons. Stato n. 6649 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, cod. civ. trova applicazione anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria, essendosi il creditore costituito in resistenza e avendo così riaffermato la propria pretesa. La prescrizione è quindi interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo e non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a., la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa in due ipotesi alternative e non cumulative: l’indispensabilità ai fini della decisione ovvero l’impossibilità di produzione in primo grado per causa non imputabile. I motivi assorbiti sono riproponibili ex art. 101, comma 2, c.p.a. solo con specifica indicazione delle censure: un rinvio indeterminato agli atti di primo grado è formula di stile inidonea.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugna davanti al TAR Piemonte l’intimazione di pagamento di oltre centomila euro per prelievo supplementare nel settore lattiero, insieme agli atti presupposti e al pignoramento presso terzi, chiedendo accertarsi la prescrizione del debito residuo relativo alla campagna 2007/2008. Il primo giudice accoglie il primo motivo e annulla l’intimazione: la cartella presupposta era stata notificata il 31 ottobre 2008, mentre l’atto impugnato è notificato il 29 ottobre 2021, oltre il termine decennale, senza che le amministrazioni abbiano documentato atti interruttivi. Gli altri motivi sono disattesi o assorbiti.
L’AGEA e l’ADER appellano deducendo un unico motivo, incentrato sull’istanza di ammissione di prove documentali nuove ex art. 104 c.p.a. e sull’erroneità della sentenza per aver ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti. L’azienda resiste, eccepisce l’inammissibilità della nuova documentazione e ripropone ex art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi assorbiti. L’istanza cautelare è respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto ammissibile la produzione documentale in appello. L’art. 104, secondo comma, c.p.a. detta criteri alternativi e non cumulativi: i documenti sono acquisibili se indispensabili ai fini della decisione, a prescindere dal requisito della non imputabilità. Nel caso concreto la produzione è indispensabile perché la controversia ha ad oggetto provviste finanziarie di derivazione eurounionale e impegna lo Stato al recupero dell’indebito. Si aggiunge che il primo giudice, nel fondare l’accoglimento sulla prescrizione, si è limitato a rilevare la carenza documentale senza esercitare i poteri istruttori officiosi.
Nel merito, la questione dell’annualità di riferimento — resa ambigua dall’indicazione del “2007” quale anno del debito nella cartella — è superata dalle deduzioni della difesa erariale: la Regione indicava la campagna secondo l’anno di iscrizione a ruolo, e i documenti sulle iscrizioni associano la cartella alla campagna 2006/2007, con atto di imputazione del 19 luglio 2007.
Il credito non era dunque prescritto alla data dell’intimazione del 29 ottobre 2021. Il corso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica dell’intimazione del 19 giugno 2009, dall’istanza di rateizzazione e dalle relative determinazioni, tra cui l’accertamento del mancato versamento e la decadenza dalla rateizzazione del 17 dicembre 2014, nonché dal giudizio di impugnazione promosso dal debitore davanti al TAR Lazio, definito con sentenza del 2015 e con l’appello dichiarato inammissibile nel 2022.
Richiamando il proprio consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023; n. 10303 del 2023; n. 64 del 2024), il Collegio afferma che il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche se l’iniziativa è del debitore e il giudizio è impugnatorio, con il creditore costituito a riaffermare la pretesa: la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato.
Quanto ai motivi riproposti, la formula utilizzata dall’appellata è di mero stile e non soddisfa l’onere di espressa riproposizione richiesto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.. Nel merito, la doglianza di anticomunitarietà dell’imputazione a monte non può inficiare in via derivata l’atto esecutivo successivo: il vizio di violazione del diritto unionale è mera annullabilità e va contestato entro sessanta giorni dal provvedimento che per primo ne è affetto. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione