L’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è titolo per l’ottemperanza (TAR Marche n. 6 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione di somme emessa ex art. 553 c.p.c. ha portata decisoria e costituisce titolo idoneo al giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.. Una volta divenuta definitiva, e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorso è fondato per la sola parte in cui l’Amministrazione non provi l’avvenuto pagamento. La condanna copre le somme liquidate nei titoli esecutivi e gli accessori strettamente funzionali alla loro esecuzione, non le spese di procedure esecutive ulteriori, rimesse alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Due ricorrenti agiscono per l’ottemperanza a due pronunce del giudice dell’esecuzione. Il primo è il creditore procedente in un’espropriazione mobiliare presso terzi presso il Tribunale di Fermo, in cui l’ordinanza ha assegnato la somma liquidata e riconosciuto al difensore, dichiaratosi antistatario, le spese della procedura. Il secondo è il legale, per la parte di propria spettanza.

Un secondo provvedimento del Tribunale di Ancona ha liquidato le spese di altra procedura esecutiva. Entrambe le ordinanze sono munite di formula esecutiva, notificate all’allora ASUR Marche e divenute definitive per mancata opposizione ex art. 617 c.p.c.. I ricorrenti deducono di non aver ricevuto alcun pagamento e convenendo la AST di Ancona, in funzione di gestione liquidatoria della soppressa ASUR, e il terzo pignorato. La difesa resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Commissario liquidatore, indicando l’AST di Macerata quale obbligata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, fondata sull’art. 42, comma 9, della legge regionale n. 19/2022 in tema di successione tra aziende sanitarie. L’eccezione non è condivisa; il Collegio ritiene invece necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’AST di Macerata, con ordinanza istruttoria adottata ai sensi dell’art. 49 c.p.a.. Nonostante l’integrazione, la nuova intimata non si costituisce.

Nel merito, la questione centrale è la proponibilità del rimedio. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è provvedimento con portata decisoria, e ne trae la conseguenza della sua esperibilità quale titolo di ottemperanza. La conclusione poggia sui precedenti citati, tra cui TAR Lazio, Sez. I, n. 184 del 2020 e Cons. Stato, A.P., n. 2 del 2012 in tema di definitività.

Il passaggio successivo riguarda il termine dilatorio. Il Collegio verifica il rispetto dei centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 tra la notifica del titolo e quella del ricorso, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2654 del 2014. Accertato che l’Amministrazione sanitaria non ha pagato né ha addotto valida giustificazione, i presupposti dell’accoglimento sussistono.

Il Tribunale delimita con precisione l’oggetto della condanna. Sono dovute le somme liquidate nelle ordinanze e gli accessori funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica dei titoli, perché aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono invece dovute le spese di precetto successive non coperte dai titoli né quelle di procedure esecutive non satisfattive, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore, come affermato da TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 2949 del 2023.

Da qui la condanna dell’AST di Ancona e dell’AST di Macerata, ciascuna per la parte di propria competenza, con interessi legali dal momento dell’inoppugnabilità sino al soddisfo. È assegnato il termine di sessanta giorni, con avvio del procedimento di variazione di bilancio in caso di insufficienza di risorse, e nomina del Commissario ad acta per l’inerzia. Le spese del giudizio sono compensate in ragione delle difficoltà operative connesse alla successione tra aziende sanitarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 553 c.p.c.

Tutte le 69 sentenze sull'art. 553 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *