Avviso orale legittimo senza condanne definitive con elementi di pericolosità sociale (TAR Calabria n. 1955 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 non esige prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali idonee a indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale. La valutazione di proporzionalità della misura va formulata in chiave preventiva, in funzione della probabilità della futura condotta dell’avvisato. È pertanto legittimo adottare l’avviso anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali e ascrivibile a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione conserva un’autonoma valutazione dei fatti in termini di pericolosità, anche a prescindere dall’esito dei procedimenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria l’avviso orale emesso dal Questore di Vibo Valentia, fondato su una serie di circostanze: condanne per guida in stato di ebbrezza e violazione dell’art. 186 d.lgs. n. 285/1992, un procedimento per violazione della legge n. 110/1975, plurimi deferimenti all’autorità giudiziaria per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, porto di oggetti atti ad offendere, nonché controlli che lo avevano visto in compagnia di soggetti con precedenti penali e di polizia.
Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, difetto e contraddittorietà della motivazione. L’Amministrazione resistente confermava la legittimità del proprio operato, richiamando la sufficienza di meri sospetti purché motivati. La domanda cautelare era respinta per difetto di fumus boni iuris e di pregiudizio grave e irreparabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’avviso orale: misura a minimo impatto sui diritti di libertà, consistente nell’avvertimento della sussistenza di elementi che facciano ritenere l’appartenenza del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, con invito a tenere condotta conforme alla legge. Il richiamo è a TAR Lazio, Sez. I ter, n. 5493 del 2025.
Poiché simili provvedimenti non puniscono comportamenti pregressi ma prevengono condotte future, la proporzionalità va valutata in chiave preventiva. Il giudizio di pericolosità sociale non richiede prove compiute sulla commissione di reati: bastano risultanze fattuali che inducano l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora di verificare la rilevanza penale delle condotte. È così legittimo l’avviso anche senza contestazioni giudiziarie, purché emerga una personalità incline a comportamenti antisociali, secondo Consiglio di Stato, Sez. I, n. 785 del 2024.
Applicando tali coordinate, nessun elemento del ricorrente vale a inficiare il provvedimento. L’Amministrazione ha desunto non irragionevolmente la pericolosità dai plurimi deferimenti, dalle condanne per guida in ebbrezza e rifiuto dell’accertamento, dalla frequentazione di soggetti controindicati. Il Collegio ribadisce l’autonoma valutazione dei fatti in termini di pericolosità sociale, in disparte l’esito dei procedimenti penali, senza profili di illogicità o incongruità (richiamata TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 4086 del 2025).
Quanto alle condizioni personali, il percorso di recupero presso il S.E.R.D. e le comunità terapeutiche, con interruzione per motivi di salute e successiva ripresa, sono ritenute circostanze inidonee a incidere sulla prognosi operata dal Questore. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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