Occupazione sine titulo del demanio marittimo: lo sgombero è conseguenza vincolata ex art. 54 cod. nav. (TAR Calabria n. 476 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di un’area del demanio marittimo da parte di un privato, in assenza di un valido titolo concessorio, è di per sé illegittima. L’attribuzione del godimento di un bene demaniale può derivare esclusivamente dal rilascio di una concessione demaniale scritta, e non già da dichiarazioni informali di organi politici o dalla mera inerzia dell’amministrazione protratta nel tempo. Ne consegue che l’ordinanza di sgombero emessa dall’autorità amministrativa costituisce una conseguenza vincolata dell’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, ai sensi dell’art. 54 cod. nav., senza che sia necessario alcun bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco. La questione relativa alla rimovibilità dei manufatti o al loro incameramento al demanio resta, invece, demandata alla fase di merito del giudizio.
Il Fatto
Un soggetto occupava un manufatto adibito a “box pescatori” situato nell’area portuale commerciale, senza alcun titolo, a partire dal 1° gennaio 2016. Il Comune, dopo una comunicazione di avvio del procedimento e un atto di rettifica dei calcoli dei canoni non corrisposti, emanava un’ordinanza di sgombero. Il ricorrente impugnava tali atti dinanzi al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A sostegno dell’istanza cautelare lamentava, in particolare, il mancato accertamento del box effettivamente da lui occupato. Si costituivano in giudizio sia il Comune sia l’Agenzia del Demanio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente circoscritto l’ambito della propria cognizione, rilevando che i provvedimenti impugnati non ingiungono il pagamento di alcun indennizzo per l’occupazione abusiva. La controversia, pertanto, è limitata alla legittimità dell’ordine di sgombero. Il Collegio ha osservato che il ricorrente, pur contestando l’identificazione del box, non ha negato di occupare fattualmente quello per cui era stato intimato lo sgombero.
La Corte ha quindi ritenuto indiscutibile l’illegittimità dell’occupazione, affermando un principio fondamentale in materia di beni demaniali: il godimento degli stessi da parte di privati può avvenire solo tramite il rilascio di un titolo scritto, ossia la concessione demaniale. Tale attribuzione non può in alcun modo derivare da dichiarazioni rese da organi politici nel corso di riunioni informali, né tantomeno dall’inerzia serbata dall’amministrazione negli anni successivi.
Da questa premessa il Collegio ha tratto una conseguenza di carattere vincolante: l’emanazione dell’ordinanza di sgombero rappresenta l’esito obbligato dell’accertamento dell’occupazione sine titulo, ai sensi dell’art. 54 cod. nav., non richiedendo alcuna ponderazione degli interessi contrapposti. La loro valutazione, invece, potrà essere condotta in sede di esame del merito della controversia.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha escluso che il ricorso presenti il requisito del fumus boni iuris e ha pertanto rigettato l’istanza cautelare, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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