Appalto labour intensive illecito se l’appaltatore non gestisce i propri dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26315 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione illecita di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell’art. 29, primo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, presuppone la verifica dell’affidamento all’appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo dell’appaltatore, dall’impiego di mezzi propri e dalla relativa assunzione del rischio d’impresa. Non basta la preponderanza del servizio appaltato per numero di personale e professionalità specifica dei lavoratori: occorre la costituzione di un gruppo coeso per professionalità, con legami organizzativi preesistenti e specifico know-how. Parimenti, perché il contratto di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998 non eluda il divieto di intermediazione, l’oggetto deve presentare caratteri di autonomia e configurarsi come risultato riconoscibile, senza che il committente eserciti poteri di direzione e controllo sui dipendenti della subfornitrice.
Il Fatto
Una società operante nel settore alimentare aveva affidato a una cooperativa, mediante un contratto di subfornitura, alcune lavorazioni della carne. All’esito di un accesso ispettivo, la Direzione Territoriale del Lavoro aveva redatto un verbale di accertamento, ritenendo sussistente una interposizione illecita di manodopera: il personale della cooperativa, inserito nello stabilimento della committente, sarebbe stato di fatto posto in rapporto di subordinazione con quest’ultima.
La società propose opposizione davanti al Tribunale, che respinse il ricorso. La pronuncia è stata confermata in appello, con rigetto degli appelli proposti dalla committente e dalla cooperativa, successivamente riuniti. Entrambe hanno proposto ricorso per cassazione, con ricorsi poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il regime processuale. Quanto alla sopravvenuta liquidazione giudiziale della cooperativa, esclude che operi l’interruzione del processo: il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio e non trova applicazione l’istituto previsto dagli artt. 299 e ss. c.p.c. Il principio, già affermato in caso di fallimento, è esteso all’ipotesi dell’art. 49 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Nel merito del primo motivo, la Corte ribadisce che l’opposizione a verbale ispettivo introduce un giudizio di accertamento negativo del debito contributivo, incentrato sull’esistenza dei diritti e degli obblighi previdenziali, a prescindere dai vizi dell’atto impugnato. Ne deriva che il thema decidendum e il thema probandum sono delineati dalle allegazioni interne al processo, non da quelle contenute in un atto extraprocessuale come il verbale. Non è ravvisabile alcuna ultrapetizione, né inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., né violazione dell’art. 115 c.p.c.
Sul secondo motivo, il vizio di omissione su una questione giuridica è ricondotto all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., e non all’art. 112 c.p.c. Poiché ricorre la c.d. doppia conforme, il motivo di cui al n. 5) è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c. La richiesta di riesame del merito resta estranea al sindacato di legittimità.
Quanto alla dedotta incapacità a testimoniare dei soci-lavoratori, i motivi sono inammissibili per carenza di decisività: la Corte d’appello ha comparato le dichiarazioni rese agli ispettori, raccolte “a sorpresa”, con quelle assunte in giudizio, reputando le prime più genuine. Le dichiarazioni rese agli ispettori sono liberamente apprezzabili dal giudice, che può attribuire loro maggior rilievo rispetto a quelle raccolte in causa.
Infine, sull’appalto ad alta intensità di manodopera, la Corte conferma l’accertamento di fatto: la cooperativa non gestiva i propri dipendenti, mancando un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro e ogni porzione di attività produttiva gestita a proprio rischio. Parimenti infondato è il motivo sull’indennità di trasferta, priva del requisito della temporaneità dell’assegnazione. I ricorsi sono rigettati.
Nota della Redazione
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