Classificazione unionale del lisozima riservata alle istituzioni europee (Cons. Stato n. 8575 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione di una sostanza come additivo alimentare e la sua inclusione negli elenchi unionali costituiscono un dato cogente di fonte eurounitaria, modificabile solo attraverso la procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008, con l’iniziativa della Commissione e il supporto dell’EFSA. L’autorità competente del singolo Stato membro non può adottare determinazioni che incidano, anche solo indirettamente o per riflesso, su tali elenchi. La qualificazione di una sostanza come coadiuvante tecnologico presuppone che nel prodotto finito restino solo residui non intenzionali e tecnicamente inevitabili, privi di effetti tecnologici: requisito che non ricorre quando la sostanza persiste nel prodotto finito in quantità significativa e concentrata rispetto all’impiego iniziale. Il giudice amministrativo può sindacare la tenuta logico-scientifica delle valutazioni di discrezionalità tecnica, senza sconfinare nel merito.

Il Fatto

Il Consorzio del Grana Padano chiedeva al Ministero della Salute la variazione della classificazione del lisozima da “additivo conservante” a “coadiuvante tecnologico” nel processo produttivo del Grana Padano DOP. Il Consiglio Superiore di Sanità esprimeva parere favorevole, limitatamente alle forme con stagionatura pari o superiore a nove mesi, e il Ministero recepiva l’istanza con nota dirigenziale diffusa alle amministrazioni interessate.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano impugnava l’atto, deducendo il difetto di competenza del Ministero e la violazione della disciplina unionale sugli additivi. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso per la ritenuta incompetenza dell’amministrazione a modificare le liste comunitarie, assorbendo le censure istruttorie. Propongono appello il Ministero e il Consorzio del Grana Padano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i gravami e respinge le eccezioni di inammissibilità. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha interesse concreto e attuale: i due formaggi DOP, a pasta dura e lunga stagionatura, operano nello stesso segmento di mercato e la nuova classificazione consentirebbe di omettere in etichetta l’indicazione di additivi o conservanti, con riflessi sui comportamenti di consumo. La nota ministeriale, inoltre, ha efficacia esterna e natura provvedimentale, essendo destinata a tutte le amministrazioni e agli organi di controllo.

Quanto al preteso sconfinamento nel merito, la Corte ribadisce che la correttezza della sussunzione del lisozima nelle due categorie unionali costituisce il cuore della vertenza. Le valutazioni tecnico-discrezionali restano sindacabili nei limiti della loro tenuta logico-scientifica.

Nel merito, il sistema del regolamento (CE) n. 1333/2008 riserva alle istituzioni unionali sia la procedura uniforme di autorizzazione, sia le decisioni interpretative. Il lisozima è censito nell’allegato II con il codice E1105 tra gli additivi utilizzabili nei formaggi stagionati: dato cogente che si impone sino a che la classificazione non sia validamente modificata. Le evidenze scientifiche addotte dagli appellanti devono essere vagliate in sede europea, non dall’autorità nazionale.

La Corte confuta anche il sillogismo difensivo fondato sull’art. 2, par. 2, lett. a) del regolamento: la norma esclude i coadiuvanti tecnologici dal campo applicativo solo se tale qualificazione sia già acquisita, e non può essere invocata per i formaggi stagionati, rispetto ai quali il lisozima resta additivo autorizzato.

Sul piano fenomenico, il Collegio rileva la carenza del terzo requisito dell’art. 3, par. 2, lett. b), iii). Il disciplinare prevede lisozima fino a 2,5 g per 100 kg di latte, ma l’ISS attesta residui nel prodotto finito inferiori a 200 mg/kg: la sostanza persiste, anzi si concentra, e non può qualificarsi come mero residuo. Gli appelli sono quindi infondati e l’annullamento disposto in prime cure confermato, con integrazione della motivazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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