Listini allegati tramite link e soccorso di fatto non alterano la par (Cons. Stato n. 8574 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo codice dei contratti la lex specialis va interpretata alla luce del principio del risultato e del principio della fiducia, in funzione del conseguimento della migliore offerta nel rispetto della legalità sostanziale. La sostituzione dell’allegazione materiale dei listini con un rinvio a piattaforme telematiche non determina l’esclusione quando la modalità è stata seguita da tutti i concorrenti, non ha inciso sull’individuazione della migliore offerta né ha alterato la par condicio. L’invocazione dell’osservanza strettamente letterale della clausola da parte del concorrente che ha tenuto la medesima condotta integra abuso del diritto sotto forma di venire contra factum proprium. Il sindacato giurisdizionale sull’anomalia dell’offerta resta confinato alla manifesta irragionevolezza. La condanna alle spese del primo grado è sindacabile in appello quando risulti manifestamente irrazionale, anche in ragione dei margini di opinabilità della questione giuridica decisa.
Il Fatto
La controversia riguarda la gara indetta da una Asl campana per il servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione alle proprie strutture, comprese le isole di Ischia e Procida, con fornitura di ricambi e pneumatici e servizio di revisione. La società appellante si era classificata terza su tre concorrenti e ha impugnato gli esiti della procedura davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso confermando l’aggiudicazione.
In appello la società reitera l’inammissibilità delle offerte delle prime due classificate per mancanza della documentazione a corredo dell’offerta economica, richiesta a pena di esclusione e sostituita da un link a piattaforme telematiche e da una pen drive consegnata successivamente. Deduce poi l’anomalia delle offerte per l’abnormità dei ribassi, l’illegittimità della clausola del disciplinare che esclude manodopera e oneri della sicurezza dal calcolo del prezzo più basso e, infine, la statuizione sulle spese di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge i primi tre motivi muovendo da una rilettura sostanziale della clausola di gara alla luce del principio del risultato, che nell’impianto del d.lgs. n. 36 del 2023 orienta l’interprete verso il miglior risultato possibile nell’affidamento, nel rigoroso rispetto della legalità. È pacifico che tutti i concorrenti abbiano sostituito, in tutto o in parte, l’allegazione dei listini con un link a piattaforme telematiche, come confermato dal verbale di gara del 2.10.2024.
Tale modalità non ha interferito con lo scopo sostanziale della procedura, cioè l’individuazione della migliore offerta, né ha alterato la par condicio. Resta inoltre indimostrato che l’accesso ai listini telematici sia stato impedito prima dell’avvio dell’esecuzione. Il Collegio richiama la lettura del bando secondo buona fede, agli artt. 1337 e 1338 cod. civ., e rileva che la modalità contestata è stata seguita anche dall’appellante stessa, per un listino. La pretesa applicazione letterale della clausola si traduce così in un venire contra factum proprium, vietato come forma di abuso del diritto (richiamata la Sez. III n. 10362 del 2024).
Il quinto motivo, sull’anomalia, è respinto ribadendo che il giudizio di verifica ha natura globale e sintetica ed è espressione di potere tecnico-discrezionale, insindacabile salvo manifesta irragionevolezza (richiamate la Sez. III n. 6748 del 2025, la Sez. III n. 5822 del 2025 e la Sez. V n. 7077 del 2025). I rilievi dell’appellante sulla qualità di partner ufficiali delle case produttrici e sulla sovrapponibilità dei ribassi ai tassi di sconto massimi sono vaghi e non provati, e non chiariscono gli effetti sull’attendibilità complessiva delle offerte.
Il quarto motivo è respinto perché la clausola del disciplinare riproduce l’art. 41 del codice dei contratti. È invece accolto il sesto motivo: la statuizione sulle spese del primo grado è espressione di ampio potere discrezionale, sindacabile solo in caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o di statuizione manifestamente irrazionale. Poiché l’esito del giudizio si fonda su una non scontata rilettura sostanziale della lex di gara in un’ottica di conservazione della stessa, i margini di opinabilità della questione rendono irrazionale la condanna integrale dell’appellante ai costi sostenuti dall’Amministrazione e dalla controinteressata.
L’appello è quindi accolto nei ristretti limiti indicati, con riforma della sentenza gravata sulla condanna alle spese e compensazione delle spese di entrambi i gradi per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 1338 c.c. – Conoscenza delle cause d'invalidità