Canoni demaniali, pagamento e prescrizione quinquennale: onere probatorio dell’amministrazione (Cons. Stato n. 8571 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai canoni concessori per il godimento di un immobile demaniale si applica la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 3, cod. civ., in ragione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione. L’amministrazione che agisce per la riscossione non può invocare l’interruzione della prescrizione in virtù di un atto che, per la sua collocazione temporale, sia idoneo a incidere solo sui crediti maturati entro il quinquennio anteriore. La proposizione del ricorso avverso l’atto di intimazione, con la conseguente costituzione dell’amministrazione creditrice, determina l’effetto interruttivo permanente ex artt. 2943 e 2945 cod. civ., ma lascia prescritti i crediti già estinti per decorso del termine. In difetto di prova degli atti interruttivi, il giudice annulla la pretesa per le annualità non più esigibili.
Il Fatto
La società appellante, concessionaria del servizio di distribuzione del gas in un comune, impugnava davanti al TAR Lazio la nota con cui la Regione le intimava il pagamento di un importo complessivo a titolo di canoni demaniali provvisori e imposta regionale, riferito alle annualità dal 1999 al 2014. Il TAR, respinte le eccezioni preliminari dell’amministrazione, rigettava il ricorso nel merito.
Proposto appello, il Consiglio di Stato con una sentenza non definitiva respingeva il primo motivo e disponeva integrazione istruttoria sul secondo, relativo all’avvenuto pagamento e alla prescrizione. Adempiva solo la società; l’amministrazione deduceva di aver trasferito il fascicolo al comune. Esteso l’ordine istruttorio al comune con successiva ordinanza, questi non depositava alcunché, sicché la causa perveniva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato documentale: risultano corrisposti i canoni per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, come da produzione in primo grado e da nuovo deposito in adempimento dell’ordine istruttorio. Quanto alle altre annualità, ribadisce il principio per cui agli oneri concessori riferiti al godimento di un immobile pubblico si applica la prescrizione quinquennale dei canoni di locazione, richiamando Cass., sez. III, 14 maggio 2024, n. 13288.
Su questa base la sentenza di primo grado è erronea laddove, pur partendo dal corretto principio, ha ritenuto che la nota regionale del 2020 avesse interrotto la prescrizione anche per i canoni maturati prima del 2015. Un atto di tal fatta può, al più, spiegare efficacia interruttiva sui crediti maturati fino al quinquennio anteriore alla sua adozione.
Il Consiglio aggiunge che nel presente giudizio, avente ad oggetto la nota del 30 marzo 2015, la proposizione del ricorso produce effetto interruttivo permanente ai sensi degli artt. 2943, comma primo, e 2945, comma primo, cod. civ., anche se proveniente dal debitore, ove l’amministrazione creditrice abbia svolto attività difensiva utile a superare la precedente inerzia e abbia notificato in pendenza di causa un nuovo atto interruttivo. La prescrizione eccepita può dunque riferirsi, al limite, ai canoni maturati fino al 30 marzo 2010.
Assume rilievo decisivo la lettera della stessa società del 18 febbraio 2014, con cui, contestando una richiesta per canoni pregressi, ammette che i canoni 1998-2001 erano già saldati e che i rimanenti erano in buona parte prescritti, non essendo intervenute richieste di versamento fino al 14 novembre 2011. In difetto di ulteriore prova di atti interruttivi da parte della Regione, e nonostante gli adempimenti istruttori disposti anche verso il comune, il motivo è accolto: la nota del 30 marzo 2015 è annullata in parziale riforma, dovendosi ritenere pagati i canoni 1998-2001 e prescritti quelli maturati prima del 14 novembre 2011.
Il Collegio rileva inoltre che non risultano i versamenti relativi all’imposta regionale, come eccepito dall’amministrazione: la Regione dovrà pertanto rideterminarsi sulla richiesta di pagamento. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la reciproca soccombenza, con condanna dell’amministrazione al rimborso del contributo unificato corrisposto nei due gradi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni